Art. 6.
               (Circostanze aggravanti ed attenuanti)
1.  Dopo  l'articolo  600-quinquies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-sexies.  -  (Circostanze  aggravanti ed attenuanti). - Nei
casi  previsti  dagli  articoli  600-bis, primo comma, 600-ter, primo
comma, e 600-quinquies la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se
il fatto e' commesso in danno di minore degli anni quattordici.
Nei  casi  previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso da
un   ascendente,   dal  genitore  adottivo,  o  dal  loro  coniuge  o
convivente,  dal  coniuge  o  da  affini  entro  il secondo grado, da
parenti  fino  al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a
cui  il  minore  e'  stato  affidato per ragioni di cura, educazione,
istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali
o  incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni
ovvero  se  e'  commesso  in danno di minore in stato di infermita' o
minorazione psichica, naturale o provocata.
Nei  casi  previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la
pena e' aumentata se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena e' ridotta
da  un  terzo alla meta' per chi si adopera concretamente in modo che
il  minore  degli  anni  diciotto  riacquisti  la propria autonomia e
liberta'".