Art. 7.
                          (Pene accessorie)
1.   Dopo   l'articolo   600-sexies  del  codice  penale,  introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i
delitti  previsti  dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-
quinquies  e'  sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240 ed
e'  disposta  la  chiusura  degli  esercizi  la cui attivita' risulti
finalizzata  ai  delitti  previsti  dai predetti articoli, nonche' la
revoca    della   licenza   d'esercizio   o   della   concessione   o
dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".