Art. 9.
                         (Tratta di minori)
1.  All'articolo  601  del  codice  penale  e'  aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Chiunque  commette  tratta  o  comunque fa commercio di minori degli
anni  diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito con la
reclusione da sei a venti anni".