Art. 4

  1.  La  violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta la
sospensione  o  la  revoca  dell'autorizzazione generale. Il relativo
provvedimento  e'  annotato  nel registro di cui all'articolo 2 ed e'
comunicato  al  Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e
delle  imposte  indirette - Direzione centrale dei servizi doganali e
alla societa' interessata.