Art. 4 1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione generale. Il relativo provvedimento e' annotato nel registro di cui all'articolo 2 ed e' comunicato al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dei servizi doganali e alla societa' interessata.