Art. 2. 1. Alla ripartizione della somma di lire 10.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei progetti presentati dai Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998. 2. Il commissario straordinario del Governo, accertato e valutato lo stato di avanzamento di tutti i progetti finanziati con la presente legge, sentito il comitato di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997, puo' proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale o totale, dei relativi stanziamenti, al fine di finanziare altri progetti d'intervento individuati in collaborazione con le autorita' albanesi e ritenuti comunque prioritari. 3. Le risorse provenienti dalle revoche di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dei Ministeri interessati.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1997 (Conferma del generale di corpo d'armata in ausiliaria Franco Angioni a commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania), e' il seguente: "Art. 2. - Il comitato previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 1997, puo' essere integrato, su richiesta del commissario straordinario, sentito il Ministro competente, con un rappresentante dei Ministeri non compresi nell'elenco dello stesso art. 2. Il contingente di personale previsto all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, e' assegnato all'ufficio del commissario straordinario fino al 30 giugno 1998".