Art. 2.
  1. Alla ripartizione  della somma di lire 10.000 milioni  di cui al
comma 2 dell'articolo  1 si provvede, con decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sulla  base dei  progetti  presentati  dai
Ministeri ed approvati dal comitato di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente  della Repubblica  30 dicembre 1997,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1998.
  2. Il  commissario straordinario del Governo,  accertato e valutato
lo  stato  di avanzamento  di  tutti  i  progetti finanziati  con  la
presente legge, sentito il comitato  di cui all'articolo 2 del citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30  dicembre  1997,  puo'
proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca, parziale
o  totale, dei  relativi stanziamenti,  al fine  di finanziare  altri
progetti d'intervento individuati in  collaborazione con le autorita'
albanesi e ritenuti comunque prioritari.
  3. Le  risorse provenienti  dalle revoche  di cui  al comma  2 sono
versate all'entrata  del bilancio dello Stato  per essere riassegnate
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione dei
Ministeri interessati.
 
           Nota all'art. 2:
            -  Il testo dell'art. 2  del decreto del Presidente della
          Repubblica 30  dicembre  1997  (Conferma  del  generale  di
          corpo  d'armata  in ausiliaria Franco Angioni a commissario
          straordinario del Governo per  le  iniziative  italiane  di
          supporto all'Albania), e' il seguente:
            "Art.   2.   -   Il   comitato  previsto all'art.  2  del
          decreto   del Presidente della Repubblica  2  giugno  1997,
          costituito  con  decreto  del Presidente del  Consiglio dei
          Ministri  in data 13 giugno  1997, puo'  essere  integrato,
          su  richiesta  del  commissario  straordinario,  sentito il
          Ministro    competente,  con    un    rappresentante    dei
          Ministeri  non compresi nell'elenco dello stesso art. 2.
            Il  contingente   di personale   previsto all'art.  3 del
          decreto del Presidente della   Repubblica 2   giugno  1997,
          determinato   con decreto del Presidente del  Consiglio dei
          Ministri in data 5  agosto 1997, e'  assegnato  all'ufficio
          del commissario straordinario fino al 30 giugno 1998".