Art. 3.

  1.  Per  favorire  la  prosecuzione  del  processo di ricostruzione
sociale  ed  economica  dell'Albania, le amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29, in relazione alle effettive disponibilita', sono autorizzate,
sino  al  31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'
governative   albanesi,  sulla  base  delle  richieste  dalle  stesse
formulate,  previo  coordinamento  del  commissario straordinario del
Governo,  sentito  il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  i  mezzi  dismessi  dal  patrimonio dello
Stato,   eventuali  materiali  di  consumo  connessi  non  altrimenti
utilizzabili e il relativo supporto logistico.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
          3 febbraio 1993,       n.      29        (Razionalizzazione
          dell'organizzazione       delle amministrazioni pubbliche e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.   421),
          e' il seguente:
            "2.     Per  amministrazioni   pubbliche   si   intendono
          tutte   le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi   gli
          istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le
          istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni
          dello    Stato  ad  ordinamento  autonomo,   le regioni, le
          province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di
          commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici
          nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".