Art. 4.

  1.  Al  personale  utilizzato  per  la  consulenza,  l'assistenza e
l'addestramento  delle forze di polizia albanesi, di cui all'articolo
1  del  decreto-legge  27  ottobre  1997,  n.  362,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a
decorrere dal 17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla
legge  8  luglio  1961,  n.  642,  e  l'indennita'  speciale  di  cui
all'articolo  3  della medesima legge, nella misura del 140 per cento
dell'assegno di lungo servizio all'estero.
 
           Note all'art. 4:
            - Il testo  dell'art. 1, del citato decreto-legge n.  362
          del 1997, convertito, con modificazioni, dalla citata legge
          n. 437 del 1997, e' il seguente:
            "Art.1  (Consulenza    e  assistenza  finalizzata    alla
          riorganizzazione delle Forze  di polizia albanesi).   -  1.
          E'  autorizzata  la    spesa  di  lire 5.000 milioni,   per
          consentire l'invio di    una  missione  italiana  per    la
          consulenza,   l'assistenza   e l'addestramento  delle Forze
          di polizia  albanesi, nei  modi e   nei termini    previsti
          dal    protocollo  d'intesa  firmato a Roma il 17 settembre
          1997.
            2.   All'onere  di   lire  5.000   milioni  si   provvede
          mediante corrispondente    riduzione  dello    stanziamento
          iscritto,    nel bilancio triennale 1997-1999, al  capitolo
          6856 dello stato  di previsione del Ministero  del   tesoro
          per   l'anno  1997,    all'uopo   parzialmente  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al Ministero del lavoro e della
          previdenza sociale.
            3. Il Ministro  del tesoro e' autorizzato ad   apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio".
            -   Il   testo   dell'art.   3   della   legge  8  luglio
          1961,   n.   642  (Trattamento  economico    del  personale
          dell'Esercito,  della   Marina e dell'Aeronautica destinato
          isolatamente    all'estero     presso     delegazioni     o
          rappresentanze  militari   ovvero presso   enti comandi  od
          organismi internazionali), e' il seguente:
            "Art. 3. -  Al personale di cui all'art. 1   puo'  essere
          attribuita,   qualora    l'assegno    di  lungo    servizio
          all'estero  non sia  ritenuto sufficiente in   relazione  a
          particolari   condizioni  di     servizio,  una  indennita'
          speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno  di
          lungo    servizio all'estero,   con le   modalita' previste
          dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361".