Art. 5.
  1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente
legge,  pari a  lire  60.000  milioni per  l'anno  1998, si  provvede
mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento iscritto,  ai
fini  del  bilancio   triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica per  l'anno 1998,  allo scopo  parzialmente
utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  degli  affari
esteri.
  2. In  applicazione della presente  legge, il Ministro  del tesoro,
del  bilancio  e della  programmazione  economica  e' autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.