Art. 3.
                        Istituzioni della OSCE
  1. Le istituzioni  della OSCE operanti in Italia, i  loro beni e le
loro disponibilita'  finanziarie, situati in territorio  italiano, da
chiunque   siano  detenuti,   godono   della   stessa  immunita'   da
procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri.
  2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili.
I beni e le disponibilita'  finanziarie delle istituzioni della OSCE,
situati  in territorio  italiano,  da chiunque  siano detenuti,  sono
esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.
  3.  Gli  archivi  delle  istituzioni  della  OSCE  in  Italia  sono
inviolabili.
  4. Senza  alcuna restrizione derivante da  controlli, regolamenti o
moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE:
  a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le
valute  nella misura  necessaria per  lo svolgimento  delle attivita'
corrispondenti ai loro obiettivi;
  b) hanno  facolta' di trasferire  i loro  fondi, o le  loro valute,
dall'estero  in  Italia  e  dall'Italia all'estero  e  di  convertire
qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.
  5. Le  istituzioni della OSCE, le  loro disponibilita' finanziarie,
le   loro  entrate   e  altri   beni,  nell'ambito   delle  attivita'
istituzionali sono esenti:
  a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che,
sotto  qualsiasi   forma  o  denominazione,  rappresentino   oneri  o
corrispettivi per servizi di pubblica utilita';
  b) da diritti doganali sulle  importazioni e sulle esportazioni per
quanto riguarda gli articoli  importati o esportati dalle istituzioni
della OSCE per  loro uso ufficiale. Gli articoli  importati in Italia
in  esenzione  doganale non  possono  essere  venduti nel  territorio
nazionale se  non alle condizioni  concordate con il  Ministero delle
finanze.
  6. Qualora le  istituzioni della OSCE acquistino  o usufruiscano in
Italia di beni  o servizi di valore superiore al  limite stabilito ai
sensi del  quarto comma dell'articolo  72 del decreto  del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
necessari per  lo svolgimento  di attivita'  ufficiali, e  qualora il
prezzo  di tali  beni e  servizi  includa tasse,  il Ministero  delle
finanze  provvede  al  rimborso   dell'importo  della  tassa,  previa
presentazione  di   documentata  istanza  da  parte   delle  predette
istituzioni.
  7.   Le  istituzioni   della   OSCE  usufruiscono,   per  le   loro
comunicazioni  ufficiali,  dello  stesso trattamento  accordato  alle
missioni diplomatiche.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  72  del  D.P.R.  n.
          633/1972  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto):
            "Art.  72 (Trattati  e accordi   internazionali). -    Le
          agevolazioni   previste      da  trattati     e     accordi
          internazionali relativamente  alle imposte sulla cifra   di
          affari  valgono  agli    effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto.
            Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di
          beni e le prestazioni di  servizi non soggette  all'imposta
          ai sensi  del primo comma  sono equiparate  alle operazioni
          non imponibili  di cui  agli articoli 8, 8-bis e 9.
            Le   disposizioni   dei   commi  precedenti si  applicano
          anche  alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi
          effettuate:
            1)   alle   sedi  ed  ai  rappresentanti   diplomatici  e
          consolari appartenenti a Stati che in  via di  reciprocita'
          riconoscono   analoghi  benefici     alle    sedi  ed    ai
          rappresentanti  diplomatici e  consolari italiani;
            2)  ai    comandi  militari  degli    Stati  membri,   ai
          quartieri   generali   militari  internazionali    ed  agli
          organismi  sussidiari,    installati  in  esecuzione    del
          trattato    del  Nord-    Atlantico, nell'esercizio   delle
          proprie         funzioni         istituzionali,     nonche'
          all'amministrazione  della difesa qualora agisca per  conto
          dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;
            3)  alle Comunita'  europee nell'esercizio  delle proprie
          funzioni  istituzionali,  anche  se effettuate ad imprese o
          enti per l'esecuzione di   contratti di    ricerca  e    di
          associazione conclusi  con le  dette Comunita', nei  limiti
          per    questi ultimi della   partecipazione della Comunita'
          stessa;
            4) all'Organizzazione  delle Nazioni Unite ed   alle  sue
          istituzioni   specializzate  nell'esercizio  delle  proprie
          funzioni istituzionali;
            5)  all'Istituto universitario  europeo  e alla    Scuola
          europea    di  Varese nell'esercizio delle proprie funzioni
          istituzionali.
            Le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma  trovano
          applicazione  per gli enti indicati ai numeri 1), 3),  4) e
          5) allorche' le cessioni di  beni  e    le  prestazioni  di
          servizi      siano   di   importo   superiore      a   lire
          cinquecentomila; per   gli enti indicati   nel  numero  1),
          tuttavia,   le   disposizioni   non     si  applicano  alle
          operazioni per le  quali risulta beneficiario  un  soggetto
          diverso,  ancorche'  il relativo   onere sia a carico degli
          enti e dei soggetti  ivi indicati. Il  predetto  limite  di
          lire  cinquecentomila  non  si  applica  alle  cessioni  di
          prodotti   soggetti   ad   accisa,  per  le  quali  la  non
          imponibilita' all'imposta sul valore  aggiunto  opera  alle
          stesse  condizioni  e  negli  stessi  limiti  in  cui viene
          concessa l'esenzione dai diritti di accisa".