Art. 3. Istituzioni della OSCE 1. Le istituzioni della OSCE operanti in Italia, i loro beni e le loro disponibilita' finanziarie, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, godono della stessa immunita' da procedimenti giudiziari riconosciuta agli Stati esteri. 2. Le sedi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. I beni e le disponibilita' finanziarie delle istituzioni della OSCE, situati in territorio italiano, da chiunque siano detenuti, sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri. 3. Gli archivi delle istituzioni della OSCE in Italia sono inviolabili. 4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, le istituzioni della OSCE: a) possono, in Italia, detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attivita' corrispondenti ai loro obiettivi; b) hanno facolta' di trasferire i loro fondi, o le loro valute, dall'estero in Italia e dall'Italia all'estero e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta. 5. Le istituzioni della OSCE, le loro disponibilita' finanziarie, le loro entrate e altri beni, nell'ambito delle attivita' istituzionali sono esenti: a) da tutte le imposte dirette, fatta eccezione per le imposte che, sotto qualsiasi forma o denominazione, rappresentino oneri o corrispettivi per servizi di pubblica utilita'; b) da diritti doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni della OSCE per loro uso ufficiale. Gli articoli importati in Italia in esenzione doganale non possono essere venduti nel territorio nazionale se non alle condizioni concordate con il Ministero delle finanze. 6. Qualora le istituzioni della OSCE acquistino o usufruiscano in Italia di beni o servizi di valore superiore al limite stabilito ai sensi del quarto comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, necessari per lo svolgimento di attivita' ufficiali, e qualora il prezzo di tali beni e servizi includa tasse, il Ministero delle finanze provvede al rimborso dell'importo della tassa, previa presentazione di documentata istanza da parte delle predette istituzioni. 7. Le istituzioni della OSCE usufruiscono, per le loro comunicazioni ufficiali, dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto): "Art. 72 (Trattati e accordi internazionali). - Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate: 1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani; 2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord- Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato; 3) alle Comunita' europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunita', nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunita' stessa; 4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa".