Art. 4.
                   Missioni permanenti degli Stati
                       partecipanti alla OSCE
  1.  L'Italia,  qualora  nel  suo  territorio  si  trovino  missioni
permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri
i   privilegi  e   le  immunita'   diplomatiche  conformemente   alla
convenzione  sulle relazioni  diplomatiche  adottata a  Vienna il  18
aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.
 
           Nota all'art. 4:
            -    La    legge   n.   804/1967   reca:   "Ratifica   ed
          esecuzione  delle convenzioni sulle relazioni  diplomatiche
          e  sulle  relazioni  consolari, e dei protocolli  connessi,
          adottati a Vienna,  rispettivamente il 18 aprile 1961 e  il
          24 aprile 1963".