Art. 4. Missioni permanenti degli Stati partecipanti alla OSCE 1. L'Italia, qualora nel suo territorio si trovino missioni permanenti presso la OSCE, riconosce a tali missioni e ai loro membri i privilegi e le immunita' diplomatiche conformemente alla convenzione sulle relazioni diplomatiche adottata a Vienna il 18 aprile 1961 e ratificata ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.
Nota all'art. 4: - La legge n. 804/1967 reca: "Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei protocolli connessi, adottati a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963".