Art. 5.
                      Rappresentanti degli Stati
                     partecipanti presso la OSCE
  1.  I rappresentanti  degli Stati  partecipanti che  intervengono a
riunioni della OSCE o che  prendono parte ai lavori delle istituzioni
della  OSCE, nell'esercizio  delle  loro funzioni  e  durante i  loro
spostamenti  verso e  dai luoghi  di riunione,  godono in  Italia dei
seguenti privilegi e immunita':
  a) immunita'  da procedimenti giudiziari  relativi ad atti  da loro
compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
  b) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
  c)  esenzione,  personale  e  per  il  coniuge,  dalle  restrizioni
sull'immigrazione   e  dalle   formalita'   di  registrazione   degli
stranieri, come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
  d)  agevolazioni per  le  operazioni di  cambio  conformi a  quelle
accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.
  2.  Le  disposizioni del  presente  articolo  non si  applicano  ai
rappresentanti  italiani ne'  ai soggetti  che abbiano  rappresentato
l'Italia presso la OSCE.
  3. Agli  effetti del presente articolo  il termine "rappresentante"
indica tutti i  delegati, i vicedelegati, i  consiglieri, gli esperti
tecnici e i segretari delle delegazioni.