Art. 6.
                        Funzionari della OSCE
  1.  I funzionari  della  OSCE beneficiano  in  Italia dei  seguenti
privilegi e immunita':
  a) immunita' da procedimenti  giudiziari rispetto ad atti, compresi
gli scritti e  le opinioni espresse, da  loro compiuti nell'esercizio
delle loro funzioni;
  b) esenzione personale, per il coniuge  e per i familiari a carico,
dalle   restrizioni   sull'immigrazione   e   dalle   formalita'   di
registrazione  degli  stranieri,  conforme a  quella  accordata  agli
agenti diplomatici di Stati esteri;
  c)  agevolazioni per  le  operazioni di  cambio  conformi a  quelle
accordate  ai funzionari  di rango  equivalente che  siano membri  di
missioni diplomatiche presso il Governo italiano;
  d) agevolazioni per il rimpatrio  in tempo di crisi internazionali,
per loro  stessi, per il  coniuge e  familiari a carico,  identiche a
quelle accordate agli inviati diplomatici;
  e) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli
effetti personali la prima volta  che assumono l'incarico in Italia e
di  esportare  gli  stessi  in  esenzione  doganale  quando  lasciano
l'incarico.
  2. I privilegi  e le immunita' di  cui alle lettere da b)  a e) del
comma 1 non  si applicano ai cittadini italiani ne'  alle persone con
residenza permanente in Italia.
  3.  Le  norme di  cui  al  presente  articolo non  disciplinano  il
trattamento fiscale dei redditi  eventualmente prodotti in Italia dai
funzionari della OSCE.
  4.  Nel presente  articolo  l'espressione  "funzionari della  OSCE"
indica il  segretario generale,  l'alto commissario per  le minoranze
nazionali  e  le  persone  che rivestono  incarichi  determinati  dal
competente organo  decisionale della OSCE  o da questo  designate. Le
decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate
nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana,  con comunicato
predisposto dal Ministero degli affari esteri.
  5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime
previdenziale del paese ospitante purche' siano soggetti al regime di
previdenza  sociale  dello  Stato  di  origine  o  si  trovino  nelle
condizioni descritte al comma 6.
  6. I  dipendenti delle istituzioni  della OSCE, purche'  abbiano la
copertura  di un  programma  di  previdenza sociale  dell'istituzione
della OSCE, o  di un programma cui aderisce  l'istituzione della OSCE
che  preveda adeguati  benefici, sono  esenti dai  regimi obbligatori
nazionali di previdenza sociale.