Art. 6. Funzionari della OSCE 1. I funzionari della OSCE beneficiano in Italia dei seguenti privilegi e immunita': a) immunita' da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; b) esenzione personale, per il coniuge e per i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri; c) agevolazioni per le operazioni di cambio conformi a quelle accordate ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo italiano; d) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali, per loro stessi, per il coniuge e familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici; e) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico in Italia e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico. 2. I privilegi e le immunita' di cui alle lettere da b) a e) del comma 1 non si applicano ai cittadini italiani ne' alle persone con residenza permanente in Italia. 3. Le norme di cui al presente articolo non disciplinano il trattamento fiscale dei redditi eventualmente prodotti in Italia dai funzionari della OSCE. 4. Nel presente articolo l'espressione "funzionari della OSCE" indica il segretario generale, l'alto commissario per le minoranze nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale della OSCE o da questo designate. Le decisioni assunte al riguardo dagli organi della OSCE sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con comunicato predisposto dal Ministero degli affari esteri. 5. I dipendenti delle istituzioni della OSCE sono esenti dal regime previdenziale del paese ospitante purche' siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o si trovino nelle condizioni descritte al comma 6. 6. I dipendenti delle istituzioni della OSCE, purche' abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione della OSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione della OSCE che preveda adeguati benefici, sono esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.