Art. 7. Membri delle missioni della OSCE 1. I membri delle missioni della OSCE, istituite dagli organi decisionali della OSCE, nonche' i rappresentanti personali del presidente in carica usufruiscono in Italia, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunita': a) immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale; b) immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, compresi gli scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; c) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti; d) diritto di usare codici e messaggi cifrati e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati, che godono delle stesse immunita' e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche; e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri, conforme a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri; f) agevolazioni per le operazioni di cambio, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri; g) immunita' e facilitazioni per il bagaglio personale, conformi a quelle accordate agli agenti diplomatici; h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli. 2. Le attrezzature utilizzate dalle missioni della OSCE per l'espletamento del loro mandato godono dello stesso trattamento previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3. 3. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della OSCE, diverse da quelle menzionate nel comma 1, nello svolgimento delle loro funzioni per la OSCE usufruiscono, in Italia, dei privilegi e delle immunita' previsti nello stesso comma 1, alle lettere b), c), e) ed f). Il presidente in carica puo' richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunita' previsti nel comma 1, lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficolta'.