Art. 7.
                   Membri delle missioni della OSCE
  1.  I membri  delle  missioni della  OSCE,  istituite dagli  organi
decisionali  della  OSCE,  nonche'  i  rappresentanti  personali  del
presidente in carica usufruiscono  in Italia, nello svolgimento delle
loro funzioni per la OSCE, dei seguenti privilegi ed immunita':
    a) immunita' dall'arresto o dalla detenzione personale;
  b)  immunita'  da  procedimenti  giudiziari,  anche  dopo  che  sia
terminata la  loro missione, per  quanto riguarda atti,  compresi gli
scritti e le opinioni espresse, da loro compiuti nell'esercizio delle
loro funzioni;
  c) inviolabilita' di tutti gli incartamenti e documenti;
  d)  diritto  di usare  codici  e  messaggi  cifrati e  di  ricevere
documenti o  corrispondenza a mezzo  corriere o in  plichi sigillati,
che  godono  delle stesse  immunita'  e  degli stessi  privilegi  dei
corrieri e delle valigie diplomatiche;
  e)  esenzione da  tutte le  misure restrittive  sull'immigrazione e
dalle formalita' di registrazione  degli stranieri, conforme a quella
accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
  f)  agevolazioni per  le operazioni  di cambio,  conformi a  quelle
accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
  g) immunita' e facilitazioni per  il bagaglio personale, conformi a
quelle accordate agli agenti diplomatici;
  h) diritto di usare simboli  particolari o bandiere nelle loro sedi
e sui loro veicoli.
  2.  Le  attrezzature  utilizzate  dalle  missioni  della  OSCE  per
l'espletamento  del  loro  mandato godono  dello  stesso  trattamento
previsto ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 3.
  3.  I membri  di missioni  operanti sotto  gli auspici  della OSCE,
diverse da  quelle menzionate  nel comma  1, nello  svolgimento delle
loro funzioni  per la OSCE  usufruiscono, in Italia, dei  privilegi e
delle immunita' previsti  nello stesso comma 1, alle  lettere b), c),
e) ed f).  Il presidente in carica puo' richiedere  che a tali membri
siano  accordati i  privilegi e  le immunita'  previsti nel  comma 1,
lettere a), d), g) ed h), in situazioni in cui tali membri potrebbero
incontrare particolari difficolta'.