Art. 8.
                        Carta d'identita' OSCE
  1. La OSCE puo' rilasciare una carta d'identita' OSCE a persone che
effettuino viaggi in missione ufficiale  per la OSCE. Tale documento,
che non  sostituisce i regolari  documenti di viaggio,  e' rilasciato
secondo il  modello riportato  nell'annesso A  alla presente  legge e
conferisce  al  titolare  i  diritti  corrispondenti  al  trattamento
specificato nel documento.
  2. Le  domande di visto,  se necessarie,  da parte dei  titolari di
carta d'identita' OSCE  sono evase nel termine  massimo di centoventi
giorni.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 30 luglio 1998
                              SCALFARO
                                  Prodi,  Presidente  del Con- siglio
                                  dei Ministri
                                  Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Flick