Art. 2. Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva 1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili. 2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacita' non superiore a dieci litri. 3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita fino ad esaurimento solo previa verifica della quantita' delle stesse e della veridicita' delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.