Art. 2.
           Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva
  1. Sono  vietate la  detenzione, la detenzione  per la  vendita, la
vendita  e comunque  la messa  in commercio  di olio  extravergine di
oliva, di olio  di oliva vergine e di olio  di oliva vergine corrente
negli impianti di raffinazione di olio di  oliva e di oli di sansa di
oliva e nei  locali annessi o intercomunicanti con  gli stessi, anche
attraverso cortili.
  2. Qualora  nel medesimo stabilimento, oltre  ai predetti impianti,
vi siano  anche impianti di  condizionamento di olio  extravergine di
oliva o di  olio di oliva vergine, sono obbligatori  lo stoccaggio di
detti  oli in  recipienti  numerati e  preventivamente individuati  a
mezzo  di  specifica  comunicazione  diretta  al  competente  ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di
appositi  registri di  carico  e scarico,  nei  quali vanno  annotati
giornalmente  i  movimenti  e   la  rispettiva  provenienza  di  tali
prodotti. I predetti registri  devono essere preventivamente vidimati
dal  suddetto ufficio  periferico. Tali  oli possono  essere estratti
dallo  stabilimento   soltanto  se  confezionati  in   recipienti  di
capacita' non superiore a dieci litri.
  3. Entro  il termine  perentorio di quindici  giorni dalla  data di
entrata in vigore della presente  legge, i titolari degli impianti di
cui al  comma 1  devono denunciare  al competente  ufficio periferico
dell'Ispettorato  centrale  repressione  frodi le  giacenze  di  olio
extravergine di  oliva, di olio di  oliva vergine e di  olio di oliva
vergine corrente,  comunque detenute alla  data di entrata  in vigore
della presente  legge. Le  giacenze possono  essere poste  in vendita
fino ad esaurimento solo previa verifica della quantita' delle stesse
e  della veridicita'  delle indicazioni  apposte sul  prodotto finito
circa la provenienza e la classificazione dell'olio.