Art. 3. Commissioni di assaggio degli oli a denominazione di origine 1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992, e del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata e' soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, recante: "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini": "Art. 17. - 1. Al fine di certificare la qualita' dell'olio e di effettuare le prove di assaggio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, e' istituito con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo nazionale degli assaggiatori. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina i requisiti per la iscrizione al predetto albo e le relative modalita' di gestione". - Il D.M. 23 giugno 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992), reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata". - Il D.M. 14 maggio 1996 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1996), reca: "Modificazione al decreto ministeriale 23 giugno 1992 riguardante l'istituzione dell'albo degli assaggiatori degli oli di oliva a denominazione di origine controllata". - Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale CEE, 5 settembre, L. 248) definisce le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' i metodi ad essi attinenti.