Art. 4.
                              Controlli
  1. Gli uffici  doganali e le altre autorita'  preposte ai controlli
effettuano prelievi  all'atto dell'ingresso in  dogana di oli  ad uso
alimentare  di  importazione,  con  relativo  costo  a  carico  degli
importatori.
  2.  La  denominazione  dell'olio importato  viene  comunicata  alla
raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.
  3. Mediante  periodici prelievi  presso le raffinerie  e' accertato
che  l'olio detenuto  nelle medesime  sia conforme,  per quantita'  e
qualita', a quanto dichiarato nei documenti doganali.
  4. I  campioni prelevati  sono conservati  in almeno  tre esemplari
nelle condizioni piu' idonee, per un  periodo di dodici mesi, al fine
di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilita'
dell'olio prelevato.
  5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per
le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in
commercio.