Art. 5.
                       Sanzioni amministrative
  1.  Salvo  che il  fatto  costituisca  reato, chiunque  confezioni,
detenga per vendere  o comunque ponga in  commercio olio extravergine
di oliva e olio di oliva  vergine in violazione delle disposizioni di
cui  all'articolo 1,  e'  soggetto alla  sanzione amministrativa  del
pagamento di L. 800.000 per ogni cento chilogrammi di olio.
  2. Fermo quanto previsto dal  comma 1, il titolare dell'impianto di
raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2,
comma 1,  e' punito con  la sanzione amministrativa del  pagamento di
una  somma   di  L.  800.000   per  quintale  di   prodotto  detenuto
illegalmente.
  3.  Il  titolare  dello  stabilimento  che  violi  le  prescrizioni
dell'articolo 2,  comma 2, e'  punito con la  sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di L. 500.000 per quintale di prodotto. La
medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni
di cui all'articolo 2, comma 3.
  4.  E'  sempre  disposta  la   confisca  dei  prodotti  detenuti  o
commercializzati  in  violazione  delle   disposizioni  di  cui  agli
articoli 1 e 2.
  5.  In caso  di recidiva  e' applicata  la sanzione  amministrativa
accessoria  della  sospensione  dall'esercizio dell'industria  o  del
commercio nel settore degli oli di cui  al comma 1 per un periodo non
inferiore  a  trenta giorni  e  non  superiore  a  tre anni,  con  la
pubblicazione della sanzione comminata,  a spese del trasgressore, su
uno o piu' organi di informazione a carattere nazionale.