Art. 6.
                          Entrata in vigore
  1. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 3 agosto 1998
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                     dei Ministri
                                   Pinto, Ministro per  le  politiche
                                     agricole
 Visto, il Guardasigilli: Flick
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