Art. 2.
  1.  Il  diploma  universitario   di  tecnico  della  fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione  cardiovascolare, conseguito ai sensi
dell'articolo 6, comma  3, del decreto legislativo  30 dicembre 1992,
n.  502,  e  successive modificazioni,  abilita  all'esercizio  della
professione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 luglio 1998
                                                   Il Ministro: Bindi
Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1998
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 43
 
          Nota all'art. 2:
            -  Per  il  testo  dell'art.  6,  comma  3, del D.Lgs. n.
          502/1992, si veda in note alle premesse.