IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli  articoli  1  e  29 e l'allegato A della legge 24 aprile
1998, n. 128;
  Vista  la  direttiva  94/57/CE  del Consiglio del 22 novembre 1994,
relativa  alle  disposizioni  ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano  le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
  Vista  la  direttiva  97/58/CE  della  Commissione del 26 settembre
1997,  che  modifica  la  direttiva  94/57/CE  del  Consiglio  del 22
novembre 1994;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 luglio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dell'ambiente e delle
comunicazioni;
                              E m a n a
                  il presente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

  1. Il presente decreto legislativo:
    a)  stabilisce  le  misure  da  adottare  ai fini dell'ispezione,
controllo  e  certificazione  delle  navi  di  bandiera  italiana  in
navigazione   internazionale,   con   riferimento   alla  convenzione
internazionale  del  1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare
(SOLAS),  alla  convenzione  internazionale  del  1966 sulla linea di
carico   (Bordo  Libero),  ed  alla  convenzione  internazionale  del
1973/1978 sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da parte delle
navi (MARPOL), con i relativi protocolli, emendamenti e codici aventi
valore vincolante;
    b)  fissa  le  condizioni  in  base  alle quali l'amministrazione
autorizza  un  organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per
proprio  conto  nel rispetto dei principi della non discriminazione e
dell'efficacia dell'azione amministrativa;
    c)  fissa  le  condizioni  in  base  alle quali l'amministrazione
affida  in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni
ed  i  controlli  di  cui  alla  lettera  a)  mantenendo il potere di
rilascio dei relativi certificati;
    d)  provvede  al  riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.)
nel rispetto della normativa comunitaria.
  2.  Gli  allegati  1,  2  e  3  costituiscono  parte integrante del
presente decreto.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle    note qui pubblicato e' stato  redatto
          dell'art. 10,  commi  2    e  3  del    testo  unico  delle
          disposizioni      sulla   promulgazione   delle      leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
             - Gli articoli 76 ed 87 della Costituzione recitano:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -    La    legge    24   aprile   1998, n.   128,   reca:
          "Disposizioni  per l'adempimento   di obblighi    derivanti
          dalla    appartenenza  dell'Italia alle Comunita' europee".
          (Legge comunitaria 1995-1997). Si riporta  il  testo  degli
          articoli 1 e 29.
            "Art.   1   (Delega  al   Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie).  - 1.  Il  Governo  e' delegato  ad
          emanare, entro   il termine di   un anno  dalla    data  di
          entrata  in  vigore    della  presente  legge,  i   decreti
          legislativi   recanti  le    norme  occorrenti    per  dare
          attuazione  alle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A; la scadenza  e' prorogata di  sei mesi  se,
          per effetto  di direttive notificate nel corso dell'anno di
          delega, la disciplina risultante  da  direttive    comprese
          nell'elenco   e'  modificata  senza   che  siano introdotte
          nuove norme di principio.
            2.  I  decreti   legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14 della legge   23 agosto  1988,  n.    400,  su
          proposta  del   Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro competente per il coordinamento delle    politiche
          comunitarie      e     dei     Ministri   con    competenza
          istituzionale nella materia, di concerto   con  i  Ministri
          degli affari esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro,
          del    bilancio e   della programmazione   economica e  con
          gli altri  Ministri interessati   in relazione  all'oggetto
          della direttiva, se non proponenti.
            3.    Gli  schemi    dei    decreti legislativi   recanti
          attuazione  delle direttive comprese   nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, a  seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri, sono trasmessi, entro il  termine
          di cui  al comma 1, alla  Camera dei deputati  e al  Senato
          della    Repubblica perche'   su   di   essi sia  espresso,
          entro quaranta  giorni    dalla   data   di   trasmissione,
          il    parere    delle Commissioni competenti   per materia;
          decorso tale  termine, i decreti sono  emanati    anche  in
          mancanza  di detto parere. Qualora  il termine previsto per
          il  parere  delle   Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono    la  scadenza    dei  termini    previsti    al
          comma   1   o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni.
            4. Entro   due anni dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, nel rispetto dei principi e criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo'  emanare, con la
          procedura  indicata  nei    commi  2  e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17.
            5. Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il  termine
          di  cui  al comma 1,  e con  le modalita'  di cui  ai commi
          2 e  3, disposizioni integrative e correttive  del  decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.    385,  e  successive
          modificazioni,  nel    rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi  e    con l'osservanza   della procedura indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.
            6. Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il  termine
          di  cui  al  comma     1,   disposizioni    integrative   e
          correttive  del   decreto legislativo 14   agosto 1996,  n.
          494,  di  recepimento    della  direttiva  92/57/CEE    del
          Consiglio,  nel    rispetto   dei   principi   e    criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  delle   procedure indicate
          dalla legge 22 febbraio  1994,  n. 146,  e  dalla  legge  6
          febbraio 1996,  n.  52.   Nell'esercizio della   delega  il
          Governo  dispone    l'applicazione  delle  norme  di    cui
          all'art. 10 del   citato decreto legislativo n.    494  del
          1996    a   laureati con   adeguata   competenza  tecnica o
          documentabile esperienza curriculare  e  professionale  nel
          settore della sicurezza.
            7.  Il  Governo e' delegato ad  emanare, entro il termine
          di cui al comma 1  e con le modalita'  di cui ai  commi 2 e
          3,  le disposizioni integrative e correttive necessarie  ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre    1992,  n.  470,  alle  direttive  del Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi  e  criteri direttivi di cui  all'art. 6, comma 1,
          lettere a), b), c) e d), della legge 19 febbraio  1992,  n.
          142.
            8.    Il Governo   e'   delegato  ad emanare,  secondo  i
          criteri e  i principi direttivi  di cui  all'art. 2,  entro
          il  termine di  cui al comma  1 e   con le    modalita'  di
          cui    ai  commi    2  e    3 del   presente articolo,   le
          disposizioni  integrative   e   correttive necessarie    ad
          adeguare la  disciplina recata  dal decreto legislativo  10
          settembre  1991,  n.   303, alla direttiva   86/653/CEE del
          Consiglio,  relativa al coordinamento dei    diritti  degli
          Stati   membri      concernenti   gli   agenti  commerciali
          indipendenti.
            9. Entro   sei mesi dalla data    di  entrata  in  vigore
          della  presente legge,  con le  modalita' di  cui  ai commi
          2 e  3, informandosi  ai criteri e ai principi generali  di
          cui all'art. 2, e' data attuazione:
            a)   alla   direttiva   93/118/CE    del  Consiglio,  che
          modifica  la direttiva 85/73/CEE  del Consiglio,   relativa
          al   finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari
          delle carni fresche e delle carni di  volatili  da cortile,
          informandosi    anche    ai  criteri    specifici  previsti
          all'art.    35  della  legge  6   febbraio 1996, n. 52,   e
          tenendo conto delle   direttive del    Consiglio  94/64/CE,
          95/24/CE,    96/17/CE  e 96/43/CE, di modifica della citata
          direttiva 85/73/CEE;
            b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa  alla
          protezione   degli  animali  durante  la    macellazione  o
          l'abbattimento, informandosi anche  ai  criteri   specifici
          previsti  all'art.   37   della  legge  6 febbraio 1996, n.
          52;
            c)   alla  direttiva    95/29/CE  del    Consiglio  sulla
          protezione  degli  animali  durante  il    trasporto e alla
          direttiva  97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per  la
          protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della
          Commissione 97/182/CE".
            "Art.   29   (Organi che  effettuano  le  ispezioni  e le
          visite  di controllo  delle navi:   norme   di  adempimento
          diretto    e criteri   di delega).  - 1.  In  conformita' a
          quanto  stabilito dalla  direttiva 94/57/CE  del Consiglio,
          l'attivita'   di    certificazione  delle    navi  battenti
          bandiera      italiana  che     rientrano  nel  campo    di
          applicazione  delle    convenzioni  internazionali    sulla
          sicurezza  in   mare e  sulla prevenzione dell'inquinamento
          marino, non  riservata allo  Stato, e' svolta, per    conto
          di    quest'ultimo,  dagli  organismi   riconosciuti da uno
          Stato  membro dell'Unione europea, secondo  quanto previsto
          dagli allegati   alla citata   direttiva,   e  come    tali
          inseriti    nell'elenco redatto   dalla Commissione   delle
          Comunita'  europee, ed  aventi sede nell'Unione  europea  o
          in un  paese  terzo, in  quest'ultimo caso  a condizione di
          reciprocita',  sulla  base  dell'autorizzazione,  di cui al
          comma 3, rilasciata dal Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione.
            2.  L'Amministrazione  competente, qualora  si riservi il
          rilascio ed il rinnovo  dei  certificati    previsti  dalle
          convenzioni  internazionali in   materia   di sicurezza  in
          mare   e  prevenzione    dell'inquinamento  marino,    puo'
          affidare,    tutti o   in   parte, i  relativi controlli  e
          ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo.
            3. L'autorizzazione  a svolgere  l'attivita' di cui    al
          comma     1  e'  subordinata      all'accertamento    della
          competenza     professionale         e   dell'affidabilita'
          dell'organismo   riconosciuto,   salvo   l'eventuale limite
          numerico  fissato ai sensi  del comma  5, lettera c).  Essa
          e' preceduta da un accordo scritto che definisce i  compiti
          e  le  funzioni specifiche  assunte dall'organismo  stesso,
          secondo  quanto    previsto  all'art.    6    della  citata
          direttiva,    e   prevede in   particolare   il recepimento
          delle disposizioni   dell'appendice II   della  risoluzione
          A.739  dell'International  Maritime  Organization (IMO), le
          disposizioni  per  il  controllo  periodico  dell'attivita'
          dell'organismo   autorizzato,   ispezioni   a   campione  e
          particolareggiate  delle  navi,  la   comunicazione   delle
          informazioni    essenziali    sulla  flotta   classificata,
          nonche' sulle   modifiche  di    classificazione  e     sui
          declassamenti,      la  rappresentanza  locale  nello Stato
          italiano, se si tratta di organismo riconosciuto  da  altro
          Stato, e le modalita' della stessa.
            4.   Salva     l'applicazione  dei     principi  generali
          dell'ordinamento e delle norme   specifiche  in    materia,
          compatibili  con    le  disposizioni del presente articolo,
          l'autorizzazione di cui al  comma  3  e'  revocata  quando,
          sulla        base        delle    verifiche        compiute
          dall'amministrazione anche  di  un  altro   Stato   membro,
          e'   accertato   che  l'organismo riconosciuto non soddisfa
          piu'  i  requisiti  fissati  dall'allegato  alla  direttiva
          94/57/CE o non svolge  le proprie funzioni con efficacia ed
          in  modo    soddisfacente. Puo',   inoltre, essere sospeso,
          anche quando soddisfa i  predetti requisiti,  per motivi di
          grave rischio   per  la  sicurezza  o  per  l'ambiente.  In
          quest'ultimo  caso  della  sospensione  e'  data  immediata
          notizia alla Commissione delle Comunita' europee.
            5.  Le  ulteriori  disposizioni per  l'attuazione   della
          direttiva  94/57/CE   del Consiglio   si  informano, tenuto
          conto degli   obblighi internazionali    sulla    sicurezza
          in    mare     e   sulla    prevenzione antinquinamento, ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a) emanare eventuali norme di complemento alle previsioni
          di cui ai commi    precedenti,   ivi     comprese     norme
          di           organizzazione   dell'Amministrazione      per
          l'assolvimento    dei  compiti    di    cui    alla  citata
          direttiva;
            b)    rivedere,      nel   rispetto     della   normativa
          comunitaria,  la configurazione giuridica e  le  competenze
          del  Registro italiano navale (RINA),  quale ente  privato,
          con la  conseguente modificazione  del decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;
            c)  determinare   i criteri  obiettivi e trasparenti  per
          l'eventuale limitazione  del  numero  degli  organismi  che
          possono essere autorizzati a svolgere l'attivita' di cui al
          comma 1;
            d)  prevedere l'eventuale affidamento  delle attivita' di
          ispezione, controllo   e    certificazione  di    sicurezza
          radiofonica      per   navi      da   carico  per     conto
          dell'Amministrazione ad enti   privati, riconosciuti  dallo
          Stato,   previo accertamento  di  sufficiente  esperienza e
          di personale  qualificato  per    effettuare   accertamenti
          specifici  di sicurezza in materia di radiocomunicazioni;
            e)  prevedere   l'obbligo per gli organismi  riconosciuti
          dallo  Stato  italiano    di  reciproca     e     periodica
          consultazione    con gli   analoghi organismi  riconosciuti
          dagli  altri Stati  membri,  per  assicurare  l'equivalenza
          delle    rispettive    norme   tecniche    e  della    loro
          applicazione,    nonche'      l'obbligo    di     informare
          compiutamente     il  Ministero  dei  trasporti  e    della
          navigazione sull'attivita' svolta  e,  in      particolare,
          sul      cambiamento   di     classificazione     e     sul
          declassamento delle navi".
            - La direttiva 94/57/CE e' pubblicata  in G.U.C.E.  legge
          n. 319 del 12 dicembre 1994.
            -  La direttiva 97/58/CE e' pubblicata  in G.U.C.E. legge
          n. 274 del 7 ottobre 1997.
            -   La legge   5 giugno   1962, n.   616,  riguarda    la
          sicurezza  della navigazione e della vita umana in mare.