Art. 10. Modalita' e condizioni per l'affidamento 1. L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, comma 2, in aggiunta a quanto richiesto all'articolo 5 deve soddisfare le seguenti condizioni: a) dimostrare di avere una provata esperienza e adeguata conoscenza dell'applicazione delle normative internazionali e nazionali alla flotta di bandiera italiana; b) assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale; c) disporre di una rappresentanza, con personalita' giuridica nel territorio nazionale, assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale, dotata di competenza organizzativa e tecnica in Italia, anche al fine di espletare attivita' di consulenza tecnica per l'amministrazione; d) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo. 2. L'affidamento ad un organismo riconosciuto avviene con decreto del Ministro competente, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, e resta valido fino al permanere dei requisiti stessi.