Art. 10.
              Modalita' e condizioni per l'affidamento

  1.  L'organismo riconosciuto, per l'espletamento dei compiti di cui
all'articolo  9, comma 2, in aggiunta a quanto richiesto all'articolo
5 deve soddisfare le seguenti condizioni:
    a)   dimostrare  di  avere  una  provata  esperienza  e  adeguata
conoscenza   dell'applicazione   delle   normative  internazionali  e
nazionali alla flotta di bandiera italiana;
    b) assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale;
    c) disporre di una rappresentanza, con personalita' giuridica nel
territorio  nazionale,  assoggettata  alla  giurisdizione del giudice
nazionale,  dotata  di  competenza organizzativa e tecnica in Italia,
anche  al  fine  di  espletare  attivita'  di  consulenza tecnica per
l'amministrazione;
    d)  garantire  che  gli  ispettori  e i responsabili degli uffici
siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo.
  2.  L'affidamento  ad un organismo riconosciuto avviene con decreto
del  Ministro competente, verificato il possesso dei requisiti di cui
al comma 1, e resta valido fino al permanere dei requisiti stessi.