Art. 11. Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento 1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico dell'organismo richiedente per la copertura delle spese connesse con le procedure di rilascio dell'autorizzazione e dell'affidamento, nonche' le relative modalita' di versamento.