Art. 11.
              Spese per il rilascio dell'autorizzazione
                         e per l'affidamento

  1. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6, sono determinate,
sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico
dell'organismo  richiedente per la copertura delle spese connesse con
le  procedure  di  rilascio  dell'autorizzazione  e dell'affidamento,
nonche' le relative modalita' di versamento.