Art. 12. Controlli ed obblighi d'informazione relativi all'affidamento 1. L'amministrazione effettua direttamente i controlli previsti all'articolo 6 sugli organismi riconosciuti a cui siano stati affidati compiti ai sensi dell'articolo 9. 2. Agli organismi di cui al comma 1 si applicano gli obblighi d'informazione di cui all'articolo 7.