Art. 12.
                Controlli ed obblighi d'informazione
                      relativi all'affidamento

  1.  L'amministrazione  effettua  direttamente  i controlli previsti
all'articolo  6  sugli  organismi  riconosciuti  a  cui  siano  stati
affidati compiti ai sensi dell'articolo 9.
  2.  Agli  organismi  di  cui  al  comma 1 si applicano gli obblighi
d'informazione di cui all'articolo 7.