Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  "convenzioni  internazionali":  la convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra
nel  1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la
legge  4  giugno  1982,  n.  488  (che  ha  approvato  il  successivo
protocollo  del  17  febbraio  1978),  e  successivi  emendamenti, la
convenzione   internazionale  per  la  prevenzione  dell'inquinamento
causato  da  navi  (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata
con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre
1980,  n.  662,  e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4
giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e
successivi  emendamenti,  e  la  convenzione  internazionale del 1966
sulla  linea  di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  8 aprile 1968, n. 777, entrato in
vigore  il  21  luglio  1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979
resi  esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1984, n. 968;
    b)   "nave":   la   nave  di  bandiera  italiana  in  navigazione
internazionale   che   rientri   nel   campo  di  applicazione  delle
convenzioni internazionali;
    c)  "organismo":  la  societa'  di  classificazione od altro ente
privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto
di un'amministrazione;
    d)  "organismo  riconosciuto":  l'organismo riconosciuto ai sensi
dell'articolo  3  del  presente decreto e incluso nell'elenco redatto
dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee;
    e)   "amministrazione":   il  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della
vita  umana  in  mare e della convenzione sulla linea di carico ed il
Ministero   dell'ambiente  con  riferimento  alla  convenzione  sulla
prevenzione dell'inquinamento del mare da navi;
    f) "autorita' periferiche": le autorita' marittime periferiche in
conformita'  alle  attribuzioni  loro  conferite dall'articolo 17 del
regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo
definitivo del codice della navigazione;
    g)  "certificato":  il  certificato rilasciato dallo Stato o, per
suo   conto,   da   un   organismo  riconosciuto  conformemente  alle
convenzioni internazionali;
    h)  "certificato  di classificazione": il documento rilasciato da
una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale
e  meccanica  delle  navi a determinati impieghi o servizi secondo le
norme ed i regolamenti da essa fissati;
    i)  "certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico": il
certificato   previsto   dai   regolamenti   relativi  alle  stazioni
radioelettriche  di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia
della  vita  umana  in  mare  (SOLAS),  adottati  dall'Organizzazione
marittima  internazionale  (OMI),  il quale comprende, per un periodo
transitorio  che  termina  il  1  febbraio  1999,  il  certificato di
sicurezza  radiotelegrafica  per  navi  da carico e il certificato di
sicurezza radiotelefonica per navi da carico.
 
           Note all'art. 2:
            -  La  legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla
          convenzione internazionale  del 1974  per  la  salvaguardia
          della    vita  umana    in mare", con allegato, aperta alla
          firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione.
            - La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: "Ratifica  ed
          esecuzione   della   convenzione   internazionale   per  la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo   sull'intervento   in  alto  mare  in  caso  di
          inquinamento     causato  da  sostanze   diverse      dagli
          idrocarburi",  con annessi, adottati a Londra il 2 novembre
          1973.
            - La  legge 4 giugno  1982, n.  438, reca: "Adesione   ai
          protocolli  relativi    alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente   per    la  prevenzione  dell'inquinamento
          causato da navi e  per la salvaguardia della vita  umana in
          mare",  con   allegati, adottati   a Londra  il 17 febbraio
          1978, e loro esecuzione.
            -   Il   D.P.R.   8   aprile   1968,  n.    777,    reca:
          "Esecuzione    della convenzione internazionale sulla linea
          di massimo carico", adottata a Londra il 5 aprile 1966.
            -   Il   D.P.R. 8   ottobre    1984,    n.    968,  reca:
          "Esecuzione   della risoluzione A.231 (VII) del  12 ottobre
          1971,   concernente   emendamenti   alla        convenzione
          internazionale  del 5  aprile 1966  sulle linee  di massimo
          carico,  e  della  risoluzione   A.411 (XI) del 15 novembre
          1979, concernente   emendamenti  alla    convenzione    del
          5  aprile   1966 sopracitata".
            -  Il  regio    decreto  30  marzo  1942, n. 327,   reca:
          "Approvazione del testo   definitivo   del   codice   della
          navigazione.  L'art.  17  cosi' recita:
            "Art.   17  (Attribuzioni  degli  uffici  locali).  -  Il
          direttore marittimo esercita  le attribuzioni  conferitegli
          dal  presente codice dalle altre leggi e dai regolamenti.
            Il  capo del  compartimento, il capo del circondario e  i
          capi degli altri uffici marittimi  dipendenti,    oltre  le
          attribuzioni  conferite a ciascuno  di  essi  dal  presente
          codice dalle  altre  leggi  e  dai regolamenti, esercitano,
          nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte   le
          attribuzioni amministrative relative alla  navigazione e al
          traffico   marittimo,   che   non   siano  specificatamente
          conferite  a determinate autorita'".