Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "convenzioni internazionali": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 488 (che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978), e successivi emendamenti, la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e successivi emendamenti, e la convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL 66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; b) "nave": la nave di bandiera italiana in navigazione internazionale che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; c) "organismo": la societa' di classificazione od altro ente privato che effettua valutazioni della sicurezza delle navi per conto di un'amministrazione; d) "organismo riconosciuto": l'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e incluso nell'elenco redatto dalla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; e) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e della convenzione sulla linea di carico ed il Ministero dell'ambiente con riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento del mare da navi; f) "autorita' periferiche": le autorita' marittime periferiche in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; g) "certificato": il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali; h) "certificato di classificazione": il documento rilasciato da una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati; i) "certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI), il quale comprende, per un periodo transitorio che termina il 1 febbraio 1999, il certificato di sicurezza radiotelegrafica per navi da carico e il certificato di sicurezza radiotelefonica per navi da carico.
Note all'art. 2: - La legge 23 maggio 1980, n. 313, reca: "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare", con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione. - La legge 29 settembre 1980, n. 662, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi", con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973. - La legge 4 giugno 1982, n. 438, reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare", con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione. - Il D.P.R. 8 aprile 1968, n. 777, reca: "Esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico", adottata a Londra il 5 aprile 1966. - Il D.P.R. 8 ottobre 1984, n. 968, reca: "Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata". - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca: "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione. L'art. 17 cosi' recita: "Art. 17 (Attribuzioni degli uffici locali). - Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice dalle altre leggi e dai regolamenti. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificatamente conferite a determinate autorita'".