Art. 3
                           Riconoscimento

  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione, sentito il
Ministero   dell'ambiente  per  la  materia  di  propria  competenza,
riconosce   gli  organismi  che  si  conformano  ai  criteri  di  cui
all'allegato 3.
  2.  Gli  organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza
al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e
le  procedure  determinate  con  decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione  di  concerto  con  il  Ministro dell'ambiente, da
adottarsi  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  3.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione comunica alla
commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che
hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.