Art. 3 Riconoscimento 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, sentito il Ministero dell'ambiente per la materia di propria competenza, riconosce gli organismi che si conformano ai criteri di cui all'allegato 3. 2. Gli organismi richiedenti il riconoscimento presentano istanza al Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le modalita' e le procedure determinate con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica alla commissione e agli Stati membri dell'Unione europea gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi del presente articolo.