Art. 4. Autorizzazione 1. I certificati di cui all'allegato 1, sono rilasciati per conto dell'amministrazione dall'organismo riconosciuto ed autorizzato. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione autorizza al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui al comma 1, un organismo riconosciuto. 3. Il rapporto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'organismo di cui al comma 1 e' disciplinato da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso. 4. L'accordo di cui al comma 3 contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18) dell'OMI sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione; b) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto; c) la possibilita' di ispezioni a campione e particolareggiate delle navi; d) le disposizioni per la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonche' su eventuali modifiche di classificazione o declassamenti di navi. 5. Il primo rilascio da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato del certificato di esenzione previsto al punto 9 dell'allegato 1 ed al punto 8 dell'allegato 2, e' soggetto all'approvazione dell'amministrazione. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina le modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa, nonche' fissa il numero massimo di organismi riconosciuti che possono essere autorizzati, in funzione della consistenza della flotta di bandiera italiana, della necessita' di assicurare efficacia all'azione amministrativa nell'adempimento dei compiti previsti dal presente decreto, nonche' della qualita' del servizio che tali organismi sono in grado di garantire.