Art. 4.
                           Autorizzazione

  1.  I  certificati di cui all'allegato 1, sono rilasciati per conto
dell'amministrazione dall'organismo riconosciuto ed autorizzato.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione autorizza al
rilascio  ed  al  rinnovo  dei  certificati  di  cui  al  comma 1, un
organismo riconosciuto.
  3. Il rapporto tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e
l'organismo  di  cui al comma 1 e' disciplinato da un accordo scritto
che   definisce   i   compiti   e   le  funzioni  specifiche  assunte
dall'organismo stesso.
  4. L'accordo di cui al comma 3 contiene:
    a)  le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739(18)
dell'OMI sulle linee guida per il rilascio di autorizzazioni a favore
di organismi che agiscono per conto dell'amministrazione;
    b)   le   disposizioni   per  un  controllo  periodico  da  parte
dell'amministrazione   o   di   un   ente   imparziale  designato  da
quest'ultima   sull'attivita'   che   l'organismo   riconosciuto   ed
autorizzato svolge per suo conto;
    c)  la  possibilita'  di ispezioni a campione e particolareggiate
delle navi;
    d)  le  disposizioni  per  la  comunicazione  delle  informazioni
essenziali  sulla flotta classificata, nonche' su eventuali modifiche
di classificazione o declassamenti di navi.
  5.  Il  primo  rilascio  da  parte  dell'organismo  riconosciuto ed
autorizzato   del  certificato  di  esenzione  previsto  al  punto  9
dell'allegato   1   ed  al  punto  8  dell'allegato  2,  e'  soggetto
all'approvazione dell'amministrazione.
  6.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, determina le modalita' per la
presentazione   delle   istanze  di  autorizzazione  da  parte  degli
organismi  riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa,
nonche' fissa il numero massimo di organismi riconosciuti che possono
essere  autorizzati,  in  funzione  della consistenza della flotta di
bandiera   italiana,   della   necessita'   di  assicurare  efficacia
all'azione  amministrativa  nell'adempimento dei compiti previsti dal
presente  decreto,  nonche'  della  qualita'  del  servizio  che tali
organismi sono in grado di garantire.