Art. 5. Modalita' e condizioni per l'autorizzazione 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei certificati di cui all'allegato 1 deve: a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato 3; b) aver sviluppato e mantenere un efficace sistema di controllo di qualita' interno non inferiore a quanto richiesto dall'EN 45004 ed EN 29001, adeguatamente certificato; c) istituire nell'ambito della propria organizzazione un comitato per la predisposizione di un rapporto dettagliato sullo svolgimento da parte dell'organismo riconosciuto dei compiti ad esso conferiti, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate nell'accordo scritto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4; d) redigere in lingua italiana le norme applicabili e le relative interpretazioni, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto e sottoporre le norme stesse alla preventiva approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, che puo' avvalersi di esperti le cui spese sono a carico dell'organismo riconosciuto che presenta istanza di autorizzazione; e) avere almeno una rappresentanza nell'ambito territoriale di ogni direzione marittima; f) garantire che gli ispettori e i responsabili degli uffici siano soggetti ad un rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo riconosciuto.