Art. 5.
             Modalita' e condizioni per l'autorizzazione

  1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato al rilascio dei
certificati di cui all'allegato 1 deve:
    a) possedere i requisiti generali e specifici di cui all'allegato
3;
    b)  aver  sviluppato e mantenere un efficace sistema di controllo
di qualita' interno non inferiore a quanto richiesto dall'EN 45004 ed
EN 29001, adeguatamente certificato;
    c) istituire nell'ambito della propria organizzazione un comitato
per  la  predisposizione di un rapporto dettagliato sullo svolgimento
da  parte  dell'organismo riconosciuto dei compiti ad esso conferiti,
la  cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate nell'accordo
scritto di cui all'articolo 4, commi 3 e 4;
    d) redigere in lingua italiana le norme applicabili e le relative
interpretazioni, i regolamenti, le istruzioni e i modelli di rapporto
e  sottoporre  le  norme  stesse  alla  preventiva  approvazione  del
Ministero  dei  trasporti  e della navigazione, che puo' avvalersi di
esperti  le  cui  spese sono a carico dell'organismo riconosciuto che
presenta istanza di autorizzazione;
    e)  avere  almeno  una rappresentanza nell'ambito territoriale di
ogni direzione marittima;
    f)  garantire  che  gli  ispettori  e i responsabili degli uffici
siano  soggetti  ad  un  rapporto di lavoro esclusivo con l'organismo
riconosciuto.