Art. 6. Controlli 1. L'amministrazione verifica che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge efficacemente, per suo conto, le funzioni ad esso attribuite, controllando il possesso nel tempo dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento e dell'autorizzazione. 2. Ai fini del controllo l'amministrazione verifica ogni due anni il possesso dei requisiti previsti nell'allegato 3 ed il possesso della certificazione relativa al sistema di controllo di qualita' interno di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). 3. L'amministrazione puo' partecipare, a campione, alle attivita' attribuite all'organismo riconosciuto e autorizzato, nonche' prendere parte al lavoro connesso all'elaborazione di regolamenti tecnici, predisposizione di istruzioni per i propri uffici, approvazione di disegni tecnici. 4. L'amministrazione ha accesso alla documentazione rilevante per i compiti attribuiti all'organismo riconosciuto ed autorizzato e puo' effettuare ispezioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). 5. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite apposite strutture nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione e nell'ambito del Ministero dell'ambiente ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo ed in relazione alle specifiche competenze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Nota all'art. 6: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 3, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".