Art. 6.
                              Controlli

  1.  L'amministrazione  verifica  che  l'organismo  riconosciuto  ed
autorizzato  svolge efficacemente, per suo conto, le funzioni ad esso
attribuite,   controllando   il  possesso  nel  tempo  dei  requisiti
necessari per il rilascio del riconoscimento e dell'autorizzazione.
  2.  Ai  fini del controllo l'amministrazione verifica ogni due anni
il  possesso  dei  requisiti  previsti nell'allegato 3 ed il possesso
della  certificazione  relativa  al  sistema di controllo di qualita'
interno di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
  3.  L'amministrazione  puo' partecipare, a campione, alle attivita'
attribuite all'organismo riconosciuto e autorizzato, nonche' prendere
parte  al  lavoro  connesso  all'elaborazione di regolamenti tecnici,
predisposizione  di  istruzioni  per i propri uffici, approvazione di
disegni tecnici.
  4. L'amministrazione ha accesso alla documentazione rilevante per i
compiti  attribuiti  all'organismo riconosciuto ed autorizzato e puo'
effettuare ispezioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
  5. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite apposite
strutture nell'ambito del Ministero dei trasporti e della navigazione
e  nell'ambito  del Ministero dell'ambiente ai fini dell'espletamento
dei  compiti  di  cui  al  presente  articolo  ed  in  relazione alle
specifiche  competenze,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato.
 
           Nota all'art. 6:
            -   La   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita'  di    Governo   e    ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio dei Ministri. L'art. 17,
          comma 3, cosi' recita:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".