Art. 7 Informazione 1. L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve: a) informare semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto per suo conto; b) trasmettere all'amministrazione e agli uffici di iscrizione della nave una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; c) trasmettere all'amministrazione i rapporti trimestrali circa i cambiamenti di classe; d) informare l'amministrazione di deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; e) fornire all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo; f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati. 2. L'amministrazione acquisisce le informazioni di cui al comma 1 anche attraverso reti telematiche.