Art. 7
                            Informazione

  1. L'organismo riconosciuto ed autorizzato deve:
    a)  informare  semestralmente l'amministrazione del lavoro svolto
per suo conto;
    b)  trasmettere  all'amministrazione  e agli uffici di iscrizione
della  nave  una  copia  di ogni certificato rilasciato e, in caso di
ispezione iniziale, il rapporto di ispezione;
    c) trasmettere all'amministrazione i rapporti trimestrali circa i
cambiamenti di classe;
    d)  informare  l'amministrazione  di  deficienze  o inadeguatezze
riscontrate nelle navi certificate;
    e)  fornire  all'amministrazione  un  elenco  recante le date e i
luoghi delle visite periodiche e di rinnovo;
    f) garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti
i  piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio
dei certificati.
  2.  L'amministrazione  acquisisce le informazioni di cui al comma 1
anche attraverso reti telematiche.