Art. 8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento 1. L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto ed autorizzato o dotato dei compiti di cui all'articolo 9, non svolge piu' le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o sono venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende l'autorizzazione o l'affidamento, informandone la commissione della Comunita' europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando gli elementi che l'hanno motivata e dimostrandone la fondatezza. 2. L'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, previa contestazione all'organismo di cui al comma 1 dei relativi motivi, fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni. 3. La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di grave rischio per la sicurezza e per l'ambiente. In tal caso l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2. 4. L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la commissione della Comunita' europea, deliberando secondo le procedure di cui all'articolo 13 della direttiva 94/57/CE decide che la sospensione dell'autorizzazione e' giustificata.
Nota all'art. 8: - L'art. 13 della direttiva 94/57/CE cosi' recita: "Art. 13. - Per le questioni di cui all'art. 4, paragrafi 3 e 4, all'art. 5, paragrafo 1, agli articoli 8, 9 e 10 e all'art. 14, paragrafo 2, si applica la seguente procedura: a) il rappresentante della Commissione sottopone al comitato di cui all'art. 7 un progetto delle misure da adottare; b) il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere e' formulato alla maggioranza prevista all'art. 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto; c) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato; d) se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli e' stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte".