Art. 8.
                        Sospensione e revoca
               dell'autorizzazione e dell'affidamento

  1.  L'amministrazione, quando ritiene che un organismo riconosciuto
ed autorizzato o dotato dei compiti di cui all'articolo 9, non svolge
piu'  le  proprie  funzioni  con efficacia ed in modo soddisfacente o
sono  venuti meno i requisiti previsti dal presente decreto, sospende
l'autorizzazione  o  l'affidamento, informandone la commissione della
Comunita'  europea  e  gli  altri  Stati  membri dell'Unione europea,
indicando  gli  elementi  che  l'hanno  motivata  e  dimostrandone la
fondatezza.
  2. L'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, previa
contestazione  all'organismo  di  cui al comma 1 dei relativi motivi,
fissando un termine di trenta giorni per le eventuali osservazioni.
  3.  La sospensione puo' essere giustificata anche solo da motivi di
grave  rischio  per  la  sicurezza  e  per  l'ambiente.  In  tal caso
l'amministrazione    adotta    il   provvedimento   di   sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 2.
  4.  L'amministrazione revoca l'autorizzazione quando la commissione
della  Comunita'  europea,  deliberando  secondo  le procedure di cui
all'articolo  13  della  direttiva 94/57/CE decide che la sospensione
dell'autorizzazione e' giustificata.
 
           Nota all'art. 8:
             - L'art. 13 della direttiva 94/57/CE cosi' recita:
            "Art.  13.  -    Per  le  questioni  di   cui all'art. 4,
          paragrafi  3 e 4, all'art.  5, paragrafo  1, agli  articoli
          8,  9 e  10 e   all'art. 14, paragrafo  2,  si  applica  la
          seguente procedura:
            a)  il  rappresentante  della  Commissione  sottopone  al
          comitato di cui all'art. 7  un  progetto  delle  misure  da
          adottare;
            b)  il comitato formula il suo  parere sul progetto entro
          un termine che  il  presidente  puo'  fissare  in  funzione
          dell'urgenza   della questione in  esame.  Il  parere    e'
          formulato   alla   maggioranza  prevista  all'art.     148,
          paragrafo  2,    del   trattato   per   l'adozione    delle
          decisioni    che     il   Consiglio    deve   prendere   su
          proposta   della Commissione. Nelle votazioni  in  seno  al
          comitato,  viene  attribuita  ai  voti dei   rappresentanti
          degli Stati membri  la ponderazione  definita  all'articolo
          precitato. Il presidente non partecipa al voto;
            c)  La  Commissione  adotta  le   misure previste qualora
          siano conformi al parere del comitato;
            d) se le misure previste non  sono conformi al parere del
          comitato, o  in    mancanza  di  parere,    la  Commissione
          sottopone  senza    indugio al Consiglio  una  proposta  in
          merito  alle  misure  da  prendere.  Il Consiglio  delibera
          a   maggioranza  qualificata.    Se  il  Consiglio  non  ha
          deliberato entro un termine di tre mesi a  decorrere  dalla
          data  in  cui  gli  e'  stata  sottoposta la   proposta, la
          Commissione adotta le misure proposte".