Art. 9.
                          Rilascio diretto

  1.  I  certificati  di cui all'allegato 2 sono rilasciati in Italia
direttamente  dall'amministrazione,  per  il  tramite delle autorita'
marittime  locali,  nel  rispetto delle procedure fissate dal capo IV
della  legge  5  giugno  1962,  n. 616, e, all'estero, per il tramite
delle autorita' consolari.
  2.  L'amministrazione puo' affidare, con esclusione del certificato
di  sicurezza  radiofonica  per  navi  da  carico,  cui  provvede  il
Ministero  delle  comunicazioni,  ad  un  organismo  riconosciuto  in
possesso  dei  requisiti  fissati  in materia dal presente decreto, i
compiti di ispezione e di controllo riferiti ai certificati di cui al
comma 1.
  3.  L'organismo di cui al comma 2 fornisce all'autorita' competente
per  il  rilascio  dei  certificati  di  cui  al  comma  1,  apposita
"dichiarazione ai fini".
 
           Nota all'art. 9:
            -   Per la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, si  veda  in
          note  alle premesse.