Art. 9. Rilascio diretto 1. I certificati di cui all'allegato 2 sono rilasciati in Italia direttamente dall'amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali, nel rispetto delle procedure fissate dal capo IV della legge 5 giugno 1962, n. 616, e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari. 2. L'amministrazione puo' affidare, con esclusione del certificato di sicurezza radiofonica per navi da carico, cui provvede il Ministero delle comunicazioni, ad un organismo riconosciuto in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, i compiti di ispezione e di controllo riferiti ai certificati di cui al comma 1. 3. L'organismo di cui al comma 2 fornisce all'autorita' competente per il rilascio dei certificati di cui al comma 1, apposita "dichiarazione ai fini".
Nota all'art. 9: - Per la legge 5 giugno 1962, n. 616, si veda in note alle premesse.