Art. 2.
                        Funzioni dell'Ufficio
  1.  L'Ufficio  italiano  dei cambi, in regime di convenzione con la
Banca,  svolge,  quale  ente  strumentale della Banca stessa, compiti
attuativi  della  gestione  delle riserve ufficiali in valuta estera.
Svolge   altresi'   l'attivita'   di  raccolta  di  informazioni  per
l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla
posizione  patrimoniale  verso  l'estero. All'Ufficio si applicano le
norme  stabilite  per  la  Banca  in  materia  di  ordinamento  e  di
giurisdizione.
  2.  L'Ufficio  svolge,  sotto  l'alta  vigilanza  del  Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad
esso  assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di
usura   e  di  intermediari  finanziari.  Presenta  al  Ministro  una
relazione  annuale  sui  risultati  raggiunti nello svolgimento delle
funzioni indicate nel presente comma.
  3. L'Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla
legge e quelli che la Banca ritenga opportuno demandargli.