Art. 3. Organizzazione 1. L'Ufficio e' retto da un Consiglio, composto dal Governatore della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da tre componenti, nominati dal Governatore, di cui almeno uno scelto tra il personale di grado superiore della Banca. 2. I componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, in materia di incompatibilita' e di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti del Consiglio superiore della Banca. 3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Ufficio. 4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione finanziaria, la composizione e i criteri di nomina del collegio dei revisori dei conti e gli interventi in materia previdenziale e di utilita' sociale e determina le modalita' e i criteri per la nomina del direttore generale. Lo statuto e' approvato dal Consiglio superiore della Banca, previa deliberazione del Consiglio, su proposta del Presidente. 5. L'ordinamento del personale e' disciplinato dal Consiglio, in conformita' dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificita' organizzative dell'Ufficio.