Art. 3.
                           Organizzazione
  1.  L'Ufficio  e'  retto  da un Consiglio, composto dal Governatore
della Banca, che lo presiede, dal direttore generale della Banca e da
tre  componenti,  nominati  dal Governatore, di cui almeno uno scelto
tra il personale di grado superiore della Banca.
  2.  I  componenti del Consiglio esterni alla Banca durano in carica
cinque  anni.  Ad essi si applicano, in materia di incompatibilita' e
di conflitti di interesse, le disposizioni stabilite per i componenti
del Consiglio superiore della Banca.
  3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il
direttore generale dell'Ufficio.
  4. Lo statuto dell'Ufficio disciplina il funzionamento, la gestione
finanziaria,  la  composizione e i criteri di nomina del collegio dei
revisori  dei  conti  e  gli interventi in materia previdenziale e di
utilita'  sociale  e determina le modalita' e i criteri per la nomina
del  direttore  generale.  Lo  statuto  e'  approvato  dal  Consiglio
superiore   della  Banca,  previa  deliberazione  del  Consiglio,  su
proposta del Presidente.
  5.  L'ordinamento  del  personale e' disciplinato dal Consiglio, in
conformita'  dell'ordinamento stabilito per i dipendenti della Banca,
fatte salve le specificita' organizzative dell'Ufficio.