Art. 4. Bilancio 1. Il bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca. 2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica da parte della stessa societa' di revisione cui e' affidata la revisione del bilancio della Banca. 3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.