Art. 4.
                              Bilancio
  1.  Il  bilancio dell'Ufficio e' allegato al bilancio della Banca e
si  uniforma ai criteri adottati per la redazione di quest'ultimo. Il
fondo di dotazione e' conferito integralmente dalla Banca.
  2. La contabilita' e il bilancio annuale sono sottoposti a verifica
da  parte  della  stessa  societa'  di  revisione  cui e' affidata la
revisione del bilancio della Banca.
  3.  Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono assegnati alla
Banca. Le eventuali perdite sono a carico della Banca stessa.