IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di  istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Considerati gli  ordini  del  giorno  presentati  alla  Camera  dei
deputati ed al  Senato  della  Repubblica  ed  accolti  dal  Governo,
rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno
1997 e del 2 dicembre 1997; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  23
e del 25 giugno 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Finalita' dell'esame di Stato 
  1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di  istruzione
secondaria superiore hanno come fine l'analisi e  la  verifica  della
preparazione  di  ciascun  candidato  in  relazione  agli   obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di  studi;  essi  si
sostengono al termine del corso  di  studi  della  scuola  secondaria
superiore e, per  gli  istituti  professionali  e  per  gli  istituti
d'arte, al termine dei corsi integrativi. 
  2. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di  istruzione
secondaria superiore si sostengono in unica sessione annuale. 
  3. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun  candidato
tendono  ad  accertare  le  conoscenze  generali  e  specifiche,   le
competenze  in  quanto  possesso  di  abilita',  anche  di  carattere
applicativo,  e  le  capacita'  elaborative,   logiche   e   critiche
acquisite. 
 
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           -  L'art.  87,  quinto  comma,  della  Costituzione  e' il
          seguente:
           "Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed emana
          i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
           -  La  legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca: "Disposizioni
          per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
          studio di istruzione secondaria superiore".
           - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2,  delle  legge
          23    agosto   1988,   n.   400,   concernente   disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri:
           "2.    Con   decreto   del Presidente   della   Repubblica
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          Consiglio dei Stato, sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
           - Il  decreto legislativo  16 aprile  1994, n.  297, reca:
          "Approvazione   del   testo   unico   delle    disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado".