Art. 10. 
        Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame 
  1. La partecipazione ai lavori delle commissioni d'esame  di  Stato
del presidente e dei membri rientra  tra  gli  obblighi  inerenti  lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale direttivo e  docente
della scuola. 
  2. Non e' consentito ai  componenti  le  commissioni  di  rifiutare
l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi  di  legittimo  impedimento
per motivi che devono essere documentati e accertati. 
  3. La competenza a  provvedere  alle  necessarie  sostituzioni  dei
componenti delle commissioni d'esame e' dei Provveditori agli  studi,
che dispongono le sostituzioni medesime sulla base dei criteri di cui
all'articolo 9, comma 5. 
  4. Il commissario assente deve  essere  tempestivamente  sostituito
per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi  di  assenze
successive all'espletamento delle prove scritte. 
  5.  La  sostituzione  dei  membri  interni   viene   disposta,   su
designazione del capo d'istituto, con altro  docente  che  appartenga
alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che  cio'  non  sia
possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del  medesimo
istituto, assicurando che non si  tratti  di  docenti  di  discipline
affidate ai membri esterni.