Art. 11. 
                          Credito scolastico 
  1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni  alunno  che  ne  sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre  anni
della  scuola  secondaria  superiore,  un  apposito   punteggio   per
l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma  dei
punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che,
ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi  riportati
dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali. Per  gli  istituti
professionali e gli istituti d'arte si provvede all'attribuzione  del
credito  scolastico,  per  il  primo   dei   tre   anni,   in   sede,
rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza. 
  2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime la valutazione del  grado
di preparazione complessiva raggiunta  da  ciascun  alunno  nell'anno
scolastico  in  corso,  con  riguardo  al  profitto  e   tenendo   in
considerazione anche l'assiduita'  della  frequenza  scolastica,  ivi
compresa, per gli istituti ove e' previsto, la frequenza dell'area di
progetto, l'interesse e l'impegno  nella  partecipazione  al  dialogo
educativo, alle attivita' complementari ed integrative  ed  eventuali
crediti  formativi.  Esso  e'  attribuito  sulla  base  dell'allegata
tabella A e della nota in calce alla medesima. 
  3. Non si da' luogo ad attribuzione di credito scolastico  per  gli
anni  in  cui  l'alunno  non  consegue  la  promozione  alla   classe
successiva.  In  caso  di  promozione  con  carenze  in  una  o  piu'
discipline, il consiglio di  classe  assegna  il  punteggio  previsto
nella nota alla predetta tabella A e puo' integrare  tale  punteggio,
in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo e  previo
accertamento di superamento del debito formativo riscontrato, secondo
quanto precisato nella medesima nota. 
  4.  Fermo  restando  il  massimo  dei  20  punti   complessivamente
attribuibili,  il  consiglio  di  classe,  nello   scrutinio   finale
dell'ultimo  anno,  puo'   motivatamente   integrare   il   punteggio
complessivo  conseguito  dall'alunno  ai  sensi  del   comma   2   in
considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati
nel recupero di situazioni  di  svantaggio  presentatesi  negli  anni
precedenti  in  relazione  a   situazioni   familiari   o   personali
dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 
  5. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione  del  corso  di
studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  e'  attribuito,
per l'anno non frequentato, nella  misura  massima  prevista  per  lo
stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei  voti  conseguita
nel penultimo anno; nei casi di abbreviazione per leva  militare,  ai
sensi del medesimo articolo 2, comma 3, e'  attribuito  nella  misura
ottenuta nell'ultimo anno frequentato. 
  6. Per i candidati esterni  il  credito  scolastico  e'  attribuito
dalla commissione d'esame ed e' pubblicato all'albo dell'istituto  il
giorno della prima prova scritta. 
  7. Per i candidati esterni in possesso di  promozione  o  idoneita'
all'ultima classe del corso di studi per il quale intendono sostenere
l'esame di Stato il credito scolastico relativo al  terzultimo  e  al
penultimo anno  di  corso  e'  il  credito  gia'  maturato  o  quello
attribuito  dalla  commissione  d'esame  sulla  base  dei   risultati
conseguiti  per  idoneita',  secondo  le  indicazioni   dell'allegata
tabella B. 
  8. Per i candidati esterni che non siano in possesso di  promozione
o idoneita' all'ultima  classe,  in  aggiunta  all'eventuale  credito
derivante dalla promozione o  idoneita'  alla  penultima  classe,  la
commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti  dalle  prove
preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella C. 
  9. Per i candidati esterni di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera
e), o in possesso di promozione o idoneita' alla penultima  o  ultima
classe di altro  corso  di  studi  e'  attribuito  dalla  commissione
d'esame il credito  scolastico  derivante  dai  risultati  conseguiti
nelle prove preliminari secondo le indicazioni della tabella C. 
  10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3,  della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, per quanto concerne l'ultimo anno, ai
candidati di cui  ai  commi  7,  8  e  9  il  credito  scolastico  e'
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno. 
  11. Per tutti i candidati  esterni,  fermo  restando  il  punteggio
massimo di 20, la commissione d'esame puo' aumentare il punteggio  in
caso di possesso di credito formativo di  cui  all'articolo  12.  Per
esigenze di  omogeneita'  di  punteggio  conseguibile  dai  candidati
interni ed esterni, tale integrazione non puo' superare i due  punti.
Ai fini previsti  dal  presente  comma,  si  tiene  conto  anche  del
possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio  di
istruzione secondaria superiore. 
 
          Nota all'art. 11:
           - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, della legge 10
          dicembre  1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma
          degli esami di Stato conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
          istruzione secondaria superiore:
           "3.  Il  credito scolastico, nei casi di abbreviazione del
          corso di studi per merito ai sensi dell'art. 2, comma 5, e'
          attribuito,  per  l'anno  non  frequentato,  nella   misura
          massima  prevista  per lo stesso; nei casi di abbreviazione
          per leva militare ai sensi del medesimo art. 2, comma 4, e'
          attribuito   nella   misura   ottenuta   nell'ultimo   anno
          frequentato".