Art. 12. 
                          Crediti formativi 
  1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito  formativo
consiste in ogni  qualificata  esperienza,  debitamente  documentata,
dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui  si
riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che puo' essere  individuata
nell'omogeneita'  con  i  contenuti  tematici  del  corso,  nel  loro
approfondimento,  nel   loro   ampliamento,   nella   loro   concreta
attuazione, e' accertata per i candidati interni e  per  i  candidati
esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle  commissioni
d'esame. I consigli di  classe  e  le  commissioni  d'esame  potranno
avvalersi, a questo fine, del supporto  fornito  dall'amministrazione
scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo  14.  Il  Ministro
della pubblica istruzione individua le tipologie  di  esperienze  che
danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 
  2.  Le  certificazioni  comprovanti  attivita'  lavorativa   devono
indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e
previdenza ovvero le disposizioni normative che  escludano  l'obbligo
dell'adempimento contributivo. 
  3. Le certificazioni dei  crediti  formativi  acquisiti  all'estero
sono convalidate dall'autorita' diplomatica o consolare.