Art. 15. 
         Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale 
            della nuova disciplina e disposizioni finali 
  1. Gli esami di Stato secondo il nuovo ordinamento si svolgeranno a
partire  dall'anno  scolastico  1998/1999  con  la   gradualita'   di
applicazione prevista dal presente articolo. 
  2. Negli esami di Stato che si svolgeranno nei primi  due  anni  di
applicazione del nuovo  ordinamento  la  terza  prova  scritta  sara'
strutturata in forma semplificata e comunque con la  proposizione  di
un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici.  Le
relative  istruzioni  sono  impartite  dal  Ministro  della  pubblica
istruzione e diramate alle istituzioni  scolastiche,  contestualmente
al decreto di cui all'articolo  5,  comma  2,  in  tempo  utile  allo
svolgimento dei primi esami secondo il nuovo ordinamento. 
  3. Agli alunni  che  affronteranno  l'esame  al  termine  dell'anno
scolastico 1998/1999 il credito scolastico  sara'  attribuito,  sulla
base dell'allegata tabella D e della nota  in  calce  alla  medesima,
tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno,  tenendo  conto
anche  dell'andamento  dei  due  anni  precedenti;  agli  alunni  che
affronteranno l'esame al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sara'
attribuito, sulla base dell'allegata tabella E e della nota in  calce
alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno  degli  ultimi  due
anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati  dell'anno  1999
/2000 e dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento  dell'anno
scolastico 1997/1998. 
  4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, in connessione a quanto previsto dall'articolo  2,  comma  1,
lettera c), della medesima legge e agli stessi effetti, gli  istituti
pareggiati  e  legalmente  riconosciuti  possono   istituire   classi
terminali soltanto nei corsi di studio di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera c), in cui siano funzionanti,  oltre  alla  stessa  classe
terminale, almeno altre due classi. 
  5. Le disposizioni di  cui  al  comma  4  si  applicano  a  partire
dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse  faranno  riferimento  le
istituzioni scolastiche  legalmente  riconosciute  e  pareggiate  nel
programmare gli esami di idoneita' dell'anno scolastico 1998/1999. 
  6. Limitatamente agli esami di Stato che si  svolgeranno  nell'anno
scolastico   1998/1999   gli   istituti   pareggiati   o   legalmente
riconosciuti sono sede di esame anche per  gli  alunni  delle  ultime
classi di corsi che non hanno i  requisiti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, a condizione  che,  nell'anno  scolastico  1997/1998,  detti
alunni abbiano frequentato presso il medesimo istituto  la  penultima
classe, ovvero abbiano sostenuto esami di idoneita' per la  frequenza
dell'ultima classe. 
  7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei  corsi
di studio dell'istituto magistrale iniziati entro  l'anno  scolastico
1997/1998 conservano in via  permanente  l'attuale  valore  legale  e
abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi  consentono
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di  insegnante
nella scuola materna e nella scuola elementare. 
  8. Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti
professionali e' equipollente a quello  che  si  ottiene  presso  gli
istituti tecnici di analogo indirizzo. 
  9. Per la regione Valle d'Aosta si applicano  le  disposizioni  del
presente  regolamento  in  quanto   compatibili   con   il   disposto
dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
introdotto dall'articolo 1, comma 22, della legge 16 giugno 1998,  n.
191. 
  10. Il presente regolamento si applica anche nelle scuole  italiane
all'estero  sedi  degli  esami  con  gli  opportuni  adattamenti   da
adottarsi con provvedimento  del  Ministro  degli  affari  esteri  di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione. 
  11. Sono fatte salve  le  competenze  delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano previste, rispettivamente,  dall'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405,  come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 
433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della  Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del  decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434. 
  12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, si
intendono abrogati i commi 1  e  2  dell'art.  199  del  testo  unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 23 luglio 1998 
                              SCALFARO 
                                      Prodi, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                           Berlinguer, Ministro della 
                                  pubblica istruzione 
 Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998 
  Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 6 
 
          Note all'art. 15:
           -  Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 2, comma
          1, lettera c), e 3, comma 5, della legge 10 dicembre  1997,
          n.  425, recante disposizioni per la riforma degli esami di
          Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio   di   istruzione
          secondaria superiore:
           "Art.  1,  comma  2.  -  2.  Il  Governo  e' autorizzato a
          disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei    corsi  di
          studio  di  istruzione secondaria superiore e le materie ad
          essi  connesse  con  regolamento  da  adottare   ai   sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2
          a 6 della presente legge".
           "Art.  2  (Ammissione).  -  1.  All'esame  di  Stato  sono
          ammessi:
            a) - b) (omissis);
           c)   gli  alunni  delle  scuole  pareggiate  o  legalmente
          riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di  un
          corso  di  studi  nel  quale  siano  funzionanti almeno tre
          classi  del  quinquennio  oppure  che  risulti  in  via  di
          esaurimento;".
           "Art.  3,  comma  5. - Nelle scuole della Valle d'Aosta la
          conoscenza delle lingue italiana e francese,  parificate  a
          norma dell'art. 38, primo comma, della legge costituzionale
          26  febbraio  1948,  n. 4, recante "Statuto speciale per la
          Valle d'Aosta", e' accertata nell'ambito dello  svolgimento
          delle  tre  prove  scritte,  di  cui almeno una deve essere
          svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta
          del candidato".
           -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, recante
          norme  di  attuazione dello statuto speciale per la regione
          Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in
          provincia di Trento:
           "Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi  sugli
          esami  di  Stato  sono  emanate dalla provincia, sentito il
          Ministero della pubblica istruzione.
           2. La provincia e' delegata a nominare i  presidenti  e  i
          membri  delle commissioni degli esami di Stato delle scuole
          di ogni ordine e grado.
           3. In relazione al particolare  ordinamento  stabilito  ai
          sensi  dell'art.  7, le materie su cui vertono gli esami di
          maturita' e le relative prove sono determinate  annualmente
          dal  Ministro  della  pubblica istruzione su proposta della
          provincia".
           - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto  legislativo
          24  luglio  1996, n. 433, recante norme di attuazione dello
          statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti
          modifiche ed integrazioni al decreto del  Presidente  della
          Repubblica    15   luglio   1988,   n.   405,   concernente
          l'ordinamento scolastico in provincia di Trento:
           "Art. 4. - 1. L'art. 8 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  e'  sostituito dal
          seguente:
           ''Art. 8. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli
          esami di Stato sono emanate  dalla  provincia,  sentito  il
          Ministro della pubblica istruzione.
           2.  La  provincia  e' delegata a nominare i presidenti e i
          membri delle commissioni degli esami di Stato delle  scuole
          di ogni ordine e grado.
           3.  In  relazione  al particolare ordinamento stabilito ai
          sensi dell'art. 7, le materie su cui vertono gli  esami  di
          maturita'  e le relative prove sono determinate annualmente
          dal Ministro della pubblica istruzione  su  proposta  della
          provincia''".
           -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,
          recante  approvazione  del  testo unificato dei decreti del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4
          dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme di attuazione
          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
          materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:
           "Art. 11. - 1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli
          esami  di  Stato  sono  emanate dalla provincia, sentito il
          Ministero della pubblica istruzione.
           2.  I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame
          di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono  essere
          di  norma  della  stessa  lingua  materna  degli alunni, ad
          accezione degli insegnanti di seconda lingua.
           3. I presidenti ed i membri delle commissioni per  l'esame
          di  Stato  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita' ladine devono  avere  adeguata  conoscenza  delle
          lingue italiana e tedesca.
           4.  La  provincia  e' delegata a nominare i presidenti e i
          membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
           5. In  relazione  al  particolare  ordinamento  scolastico
          stabilito  ai  sensi dell'art. 9, le materie su cui vertono
          gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente
          determinate  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  su
          proposta della provincia".
           -  Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
          24 luglio 1996, n. 434, recante norme di  attuazione  dello
          statuto  speciale  per  regione Trentino-Alto Adige recanti
          modifiche ed integrazioni al decreto del  Presidente  della
          Repubblica   10   febbraio   1983,   n.   89,   concernente
          l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano:
           "Art. 6. - 1. L'art. 11 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,  e' sostituito dal
          seguente:
           ''Art. 11. - 1. Le  norme  per  l'attuazione  delle  leggi
          sugli  esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito
          il Ministero della pubblica istruzione.
           2. I presidenti ed i membri delle commissioni per  l'esame
          di  Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere
          di norma della  stessa  lingua  materna  degli  alunni,  ad
          eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
           3.  I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame
          di  Stato  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  delle
          localita'  ladine  devono  avere  adeguata conoscenza delle
          lingue italiana e tedesca.
           4. La provincia e' delegata a nominare i  presidenti  e  i
          membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
           5.  In  relazione  al  particolare  ordinamento scolastico
          stabilito ai sensi dell'art. 9, le materie su  cui  vertono
          gli esami di maturita' e le relative prove sono annualmente
          determinate  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  su
          proposta della provincia''".