Art. 2. 
                          Candidati interni 
  1. All'esame di Stato sono ammessi: 
  a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo
anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; 
  b) gli alunni delle scuole statali che  siano  stati  ammessi  alle
abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3; 
  c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che
abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di  studi  nel  quale
siano  funzionanti  almeno  tre  classi  del  quinquennio  o  abbiano
funzionato almeno tre classi  del  quinquennio  progressivamente  non
riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; 
  d) gli alunni delle scuole  pareggiate  o  legalmente  riconosciute
che, avendo frequentato la penultima classe  di  un  corso  di  studi
avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi
alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3. 
  2.  Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,   il
corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio  finale
per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato  non  meno  di
otto  decimi  in  ciascuna  materia.  Resta  ferma   la   particolare
disciplina dei motivati esoneri  dall'esecuzione  di  tutte  o  parti
delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica. 
  3. Il beneficio  di  sostenere,  con  l'abbreviazione  di  un  anno
rispetto all'intervallo prescritto, l'esame  di  Stato,  e'  concesso
anche ai giovani soggetti  all'obbligo  di  leva  nello  stesso  anno
solare o nel seguente,  purche',  se  alunni  di  istituto  o  scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito  la
promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di
promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, secondo periodo.