Art. 2. Candidati interni 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3; c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3. 2. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica. 3. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, e' concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo.