Art. 3. 
                          Candidati esterni 
  1. Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi  all'esame
di Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: 
  a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno  solare  in
corso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; 
  b) siano in possesso del diploma di  licenza  di  scuola  media  da
almeno un numero di  anni  pari  a  quello  della  durata  del  corso
prescelto, indipendentemente dall'eta'; 
  c) siano in possesso, nel caso di esami  di  Stato  negli  istituti
professionali e negli istituti d'arte, del diploma,  rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di  anni
pari  a  quello  della  durata  del  corso   integrativo   prescelto,
indipendentemente dall'eta'; 
  d) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro  l'anno  solare  in
corso; 
  e) siano in possesso di altro titolo conseguito al  termine  di  un
corso di studio di istruzione secondaria superiore di  durata  almeno
quadriennale; 
  f) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del
15 marzo. 
  2. I candidati  agli  esami  negli  istituti  professionali  devono
documentare  di  avere  esperienze  di  formazione  professionale   o
lavorative coerenti, per durata  e  contenuti,  con  quelle  previste
dall'ordinamento del  tipo  di  istituto  presso  il  quale  svolgono
l'esame. 
  3. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal
presentare qualsiasi titolo di studio. 
  4. Non sono ammessi agli esami di Stato  i  candidati  che  abbiano
sostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo  di
esame relativo allo stesso corso di studi. 
  5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso  di
promozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un  corso
di studi di un  Paese  appartenente  all'Unione  europea  di  tipo  e
livello equivalente,  e'  subordinata  al  superamento  di  un  esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte,  grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto  dal  piano
di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o  degli  anni
per i quali non siano in possesso della promozione  o  dell'idoneita'
alla classe successiva. Ai fini della individuazione delle  prove  da
sostenere, si tiene conto anche di  crediti  formativi  eventualmente
acquisiti e debitamente documentati. 
  6. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in  possesso
di promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso  di  studi
sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e  sulle  parti  di
programma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito. Ai  fini
della individuazione delle prove da sostenere, si tiene  conto  anche
di  crediti   formativi   eventualmente   acquisiti   e   debitamente
documentati. 
  7. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio e  comunque
non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe
dell'istituto  statale  collegata  alla  commissione  alla  quale  il
candidato e' stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario,
e'  integrato  dai  docenti  delle  materie  insegnate   negli   anni
precedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti
la  costituzione  di   apposite   commissioni   d'esame,   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare e' sostenuto davanti al
consiglio della classe terminale individuata dal  capo  dell'istituto
sede  dell'esame  conclusivo,  al  momento  dell'acquisizione   della
domanda di ammissione all'esame medesimo.  Il  candidato  e'  ammesso
all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei  decimi  in
ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove. 
  8. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione  europea,  che  non
siano in possesso di promozione all'ultima  classe  di  un  corso  di
studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame
di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d)  ed  e),
previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e  6.  Il  requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a)  del
medesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero
di anni di istruzione almeno pari a quello previsto  dall'ordinamento
italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 
  9. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5  e
6, in caso di mancato superamento  dell'esame  di  Stato,  vale  come
idoneita' all'ultima  classe  del  tipo  di  istituto  di  istruzione
secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito  dei  medesimi
esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo'
valere, a giudizio del consiglio di classe,  come  idoneita'  ad  una
delle classi precedenti l'ultima. 
  10. E' fatta salva  l'ammissione  di  candidati  in  attuazione  di
obblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi. 
  11. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame,  ad  un
solo istituto, entro il  30  novembre  dell'anno  scolastico  in  cui
intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali  domande  tardive  sono
prese in considerazione esclusivamente dai Provveditori  agli  studi,
limitatamente a casi  di  gravi  e  documentati  motivi,  sempre  che
pervengano entro  il  31  gennaio.  Limitatamente  ai  candidati  che
cessano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31  gennaio  e
prima del 15 marzo il predetto termine e' differito al 20 marzo.