Art. 4. 
                    Contenuto ed esito dell'esame 
  1.  L'esame  di  Stato  comprende  tre  prove  scritte  aventi   le
caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed  un  colloquio  volti  ad
evidenziare le  conoscenze,  competenze  e  capacita'  acquisite  dal
candidato. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento. 
  2. La prima prova scritta e'  intesa  ad  accertare  la  padronanza
della  lingua  italiana  o  della  lingua  nella  quale   si   svolge
l'insegnamento, nonche' le capacita' espressive, logicolinguistiche e
critiche del  candidato,  consentendo  la  libera  espressione  della
personale creativita'; essa consiste nella produzione di uno  scritto
scelto dal candidato  tra  piu'  proposte  di  varie  tipologie,  ivi
comprese  le  tipologie  tradizionali,  individuate  annualmente  dal
Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui all'articolo
5, comma 1. 
  3. La seconda prova scritta e' intesa ad  accertare  le  conoscenze
specifiche  del  candidato  ed  ha  per  oggetto  una  delle  materie
caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente
o le disposizioni relative alle sperimentazioni  prevedono  verifiche
scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato  puo'  essere  data
facolta' di scegliere tra piu' proposte. 
  4. La terza prova, a  carattere  pluridisciplinare,  e'  intesa  ad
accertare, oltre quanto  previsto  dal  comma  1,  le  capacita'  del
candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze relative
alle materie  dell'ultimo  anno  di  corso,  anche  ai  fini  di  una
produzione scritta,  grafica  o  pratica.  La  prova  consiste  nella
trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti  singoli
o multipli, ovvero nella soluzione di problemi o di  casi  pratici  e
professionali o nello sviluppo di progetti. Le predette modalita'  di
svolgimento della prova possono  essere  adottate  cumulativamente  o
alternativamente. La prova e' strutturata in modo da consentire anche
l'accertamento della conoscenza delle lingue  straniere  se  comprese
nel piano di studi dell'ultimo anno. 
  5. Il colloquio tende ad accertare la padronanza della  lingua,  la
capacita' di utilizzare  le  conoscenze  acquisite  e  di  collegarle
nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili
i diversi  argomenti.  Esso  si  svolge  su  argomenti  di  interesse
pluridisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico
dell'ultimo anno di corso. 
  6. A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a  ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione  d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei  punti  relativi  al  credito
scolastico acquisito da ciascun  candidato.  La  commissione  d'esame
dispone di  quarantacinque  punti  per  la  valutazione  delle  prove
scritte e  di  trentacinque  per  la  valutazione  del  colloquio.  I
quarantacinque punti per la  valutazione  delle  prove  scritte  sono
ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A  ciascuna  delle  prove
scritte  e  al  colloquio  giudicati  sufficienti  non  puo'   essere
attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente,  a  10  e  a  22.
Ciascun candidato puo' far valere un credito  scolastico  massimo  di
venti  punti.  Per  superare  l'esame  di  Stato  e'  sufficiente  un
punteggio minimo complessivo di 60/100. L'esito delle  prove  scritte
e' pubblicato, per tutti i candidati,  nell'albo  dell'istituto  sede
della commissione d'esame almeno due giorni prima della data  fissata
per l'inizio dello svolgimento del colloquio. 
  7. Fermo restando il punteggio massimo  di  cento,  la  commissione
d'esame puo' motivatamente integrare il punteggio fino a  un  massimo
di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito  scolastico  di
almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova  d'esame  pari
almeno a 70 punti.