Art. 5. 
                    Modalita' di invio, formazione 
                  e svolgimento delle prove d'esame 
  1. I testi relativi alla prima e alla seconda  prova  scritta  sono
scelti  dal  Ministro  della  pubblica  istruzione  ed   inviati   ai
provveditorati  agli  studi  o  alle  istituzioni   scolastiche   con
indicazione  dei  tempi  massimi  per  il  loro   svolgimento.   Alla
trasmissione dei testi puo' provvedersi  in  via  telematica,  previa
adozione degli accorgimenti necessari a tutelarne la  segretezza.  La
materia oggetto  della  seconda  prova  scritta  e'  individuata  con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade
del mese di aprile di ciascun anno. 
  2. Le caratteristiche formali generali della  terza  prova  scritta
sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il
testo relativo alla predetta prova e' predisposto  dalla  commissione
di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con  l'azione
educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno  di  corso.  A  tal
fine, i consigli di classe, entro  il  15  maggio  elaborano  per  la
commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti,
i metodi, i mezzi, gli spazi  ed  i  tempi  del  percorso  formativo,
nonche' i criteri,  gli  strumenti  di  valutazione  adottati  e  gli
obiettivi  raggiunti.  Esso  e'   immediatamente   affisso   all'albo
dell'istituto ed e' consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque
abbia interesse puo' estrarne copia. 
  3.  La  commissione  entro  il  giorno  successivo  a   quello   di
svolgimento della seconda prova definisce collegialmente la struttura
della terza prova  scritta  in  coerenza  con  quanto  attestato  nel
documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito  per  lo
svolgimento di detta prova, la commissione, in  coerenza  con  quanto
attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il  testo
della terza prova scritta tenendo conto delle  proposte  avanzate  da
ciascun componente. Per la formulazione delle singole proposte e  per
la  predisposizione  collegiale  della  prova,  la  commissione  puo'
avvalersi dell'archivio nazionale permanente di cui all'articolo 14. 
  4. Il documento di  cui  al  comma  2,  nelle  scuole  che  attuano
l'autonomia  didattica  e  organizzativa  in  via  sperimentale,   e'
integrato  con  le  relazioni  dei  docenti   dei   gruppi   in   cui
eventualmente si e' scomposta la  classe  o  dei  docenti  che  hanno
guidato corsi destinati agli alunni provenienti da piu' classi. 
  5. Le  scuole  che  abbiano  conseguito  personalita'  giuridica  e
autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
individuano le modalita' di predisposizione del documento di  cui  al
comma 2 nel proprio regolamento. 
  6. Qualora i testi  relativi  alle  prime  due  prove  scritte  non
giungano   tempestivamente,   il   Presidente    della    commissione
esaminatrice ne informa il Ministero della pubblica  istruzione,  che
provvede all'invio  dei  testi  richiesti.  In  caso  di  particolari
difficolta' o disguidi,  ove  siano  trascorse  due  ore  dall'orario
previsto per l'inizio della prova scritta, la commissione provvede  a
formulare i testi delle prime due prove di  esame  con  le  modalita'
stabilite col decreto di cui al comma 1. 
  7. Il colloquio ha inizio con un argomento o con  la  presentazione
di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma  multimediale,
scelti dal candidato. Esso, tenendo  conto  di  quanto  previsto  dal
comma  8,  prosegue  su  argomenti  proposti  al  candidato  a  norma
dell'articolo 4, comma 5. Gli  argomenti  possono  essere  introdotti
mediante la proposta di un testo di un documento, di un progetto o di
altra  indicazione  di  cui  il  candidato  individua  le  componenti
culturali,  discutendole.  Nel  corso  del  colloquio   deve   essere
assicurata la possibilita' di discutere gli elaborati  relativi  alle
prove scritte. 
  8. Le commissioni d'esame possono provvedere alle correzioni  delle
prove scritte e all'espletamento  del  colloquio  operando  per  aree
disciplinari definite dal Ministro  della  pubblica  istruzione,  con
proprio decreto, ferma restando la responsabilita'  collegiale  delle
commissioni. 
  9.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  8  si  concludono  con   la
formulazione di una proposta di  punteggio  relativa  alle  prove  di
ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione
a maggioranza. Se sono proposti piu' di due punteggi, e non sia stata
raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione  vota  su  proposte
del presidente a partire dal punteggio piu' alto, a scendere. Ove  su
nessuna delle proposte si raggiunga  la  maggioranza,  il  presidente
attribuisce  al  candidato  il  punteggio  risultante   dalla   media
aritmetica dei punti proposti. Di tali operazioni e' dato dettagliato
e motivato  conto  nel  verbale.  Non  e'  ammessa  l'astensione  dal
giudizio da parte dei singoli componenti. 
 
          Note all'art. 5:
           -  Il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa, e' il seguente:
           "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e
          degli istituti  educativi  si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della razionalizzazione
          dell'intero   sistema   formativo.   Ai   fini        della
          realizzazione      della  autonomia    delle    istituzioni
          scolastiche le  funzioni  dell'Amministrazione  centrale  e
          periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
          del  servizio  di  istruzione,  fermi  restando  i  livelli
          unitari e nazionali di fruizione del  diritto  allo  studio
          nonche'  gli  elementi comuni all'intero sistema scolastico
          pubblico in materia di gestione e  programmazione  definiti
          dallo  Stato,    sono    progressivamente attribuite   alle
          istituzioni  scolastiche,  attuando  a   tal   fine   anche
          l'estensione  ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
          scuole e agli  istituti  di  istruzione  secondaria,  della
          personalita'    giuridica    degli   istituti   tecnici   e
          professionali  e    degli  istituti  d'arte  ed   ampliando
          l'autonomia  per  tutte  le  tipologie  degli  istituti  di
          istruzione, anche in deroga alle norme vigenti  in  materia
          di  contabilita'  dello Stato. Le disposizioni del presente
          articolo si  applicano  anche  agli  istituti    educativi,
          tenuto  conto  delle  loro  specificita' ordinamentali.
           2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con
          uno  o  piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di
          nove mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
          contenuti  nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
          articolo. Sugli schemi di regolamento e'  acquisito,  anche
          contemporaneamente  al  parere  del  Consiglio di Stato, il
          parere delle competenti commissioni  parlamentari.  Decorsi
          sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni,
          i  regolamenti  possono  essere  comunque  emanati.  Con  i
          regolamenti  predetti   sono   dettate   disposizioni   per
          armonizzare  le  norme  di cui all'art. 355 del testo unico
          approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,
          con quelle della presente legge.
           3.  I  requisiti  dimensionali ottimali per l'attribuzione
          della  personalita'   giuridica   e   dell'autonomia   alle
          istituzioni  scolastiche  di cui al comma 1, anche tra loro
          unificate nell'ottica di garantire  agli  utenti  una  piu'
          agevole  fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
          dimensionali  in    relazione  a   particolari   situazioni
          territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
          esigenze  e  alla  varieta'  delle situazioni locali e alla
          tipologia    dei    settori    di    istruzione    compresi
          nell'istituzione   scolastica.   Le   deroghe  dimensionali
          saranno automaticamente  concesse  nelle  province  il  cui
          territorio  e'  per  almeno  un  terzo  montano,  in cui le
          condizioni  di  viabilita'  statale  e  provinciale   siano
          disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
          insediamenti abitativi.
           4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite
          alle  istituzioni  scolastiche  di  cui al comma 1 a mano a
          mano che raggiungono i requisiti  dimensionali  di  cui  al
          comma  3  attraverso  piani  di  dimensionamento della rete
          scolastica, e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2000
          contestualmente   alla   gestione   di  tutte  le  funzioni
          amministrative  che  per   loro   natura   possono   essere
          esercitate  dalle  istituzioni  autonome.  In  ogni caso il
          passaggio al nuovo regime di autonomia  sara'  accompagnato
          da  apposite iniziative di formazione del personale, da una
          analisi delle realta' territoriali, sociali  ed  economiche
          delle  singole  istituzioni  scolastiche per l'adozione dei
          conseguenti  interventi  perequativi  e  sara'   realizzato
          secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
          di iniziativa delle istituzioni stesse.
           5.     La    dotazione    finanziaria  essenziale    delle
          istituzioni scolastiche gia' in  possesso  di  personalita'
          giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
          e'   costituita   dall'assegnazione   dello  Stato  per  il
          funzionamento amministrativo e didattico, che si  suddivide
          in  assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
          dotazione  finanziaria e'  attribuita senza  altro  vincolo
          di  destinazione che  quello dell'utilizzazione prioritaria
          per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  istruzione,  di
          formazione  e di orientamento proprie di ciascuna tipologia
          e di ciascun indirizzo di scuola.
           6.   Sono   abrogate   le   disposizioni   che   prevedono
          autorizzazioni preventive per l'accettazione di  donazioni,
          eredita'  e  legati da parte delle istituzioni scolastiche,
          ivi  compresi  gli  istituti  superiori  di      istruzione
          artistica,    delle fondazioni  o altre istituzioni  aventi
          finalita'  di educazione  o di  assistenza scolastica. Sono
          fatte  salve  le  vigenti  disposizioni  di  legge   o   di
          regolamento  in  materia  di  avviso  ai  successibili. Sui
          cespiti ereditari e su quelli ricevuti  per  donazione  non
          sono  dovute  le  imposte in vigore per le successioni e le
          dotazioni.
           7.  Le  istituzioni  scolastiche  che  abbiano  conseguito
          personalita'  giuridica  e autonomia ai sensi del comma 1 e
          le istituzioni scolatiche  gia' dotate  di personalita'   e
          autonomia,  previa realizzazione  anche per  queste  ultime
          delle  operazioni    di  dimensionamento di cui al comma 4,
          hanno autonomia organizzativa  e  didattica,  nel  rispetto
          degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
          standard di livello nazionale.
           8.   L'autonomia   organizzativa   e'   finalizzata   alla
          realizzazione della flessibilita',  della diversificazione,
          dell'efficienza e dell'efficacia del  servizio  scolastico,
          alla  integrazione  e  al  miglior utilizzo delle risorse e
          delle strutture, all'introduzione di tecnologie  innovative
          e  al coordinamento  con  il   contesto territoriale.  Essa
          si  esplica  liberamente,  anche  mediante  superamento dei
          vincoli in materia di unita'  dei  vincoli  in  materia  di
          unita'  oraria  della  lezione, dell'unitarieta' del gruppo
          classe e delle modalita' di organizzazione  e  impiego  dei
          docenti,  secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse
          umane, finanziarie, tecnologiche,  materiali  e  temporali,
          fermi  restando  i  giorni  di  attivita' didattica annuale
          previsti   a   livello    nazionale,    la    distribuzione
          dell'attivita'  didattica  in  non  meno  di  cinque giorni
          settimanali, il rispetto dei complessivi  obblighi  annuali
          di  servizio  dei docenti previsti dai contratti collettivi
          che possono essere assolti  invece  che  in  cinque  giorni
          settimanali  anche sulla base di un'apposita programmazione
          plurisettimanale.
           9. L'autonomia didattica e' finalizzata  al  perseguimento
          degli   obiettivi   generali   del   sistema  nazionale  di
          istruzione, nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento,
          della  liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie
          e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta
          libera  e   programmata   di      metodologie,   strumenti,
          organizzazione  e  tempi  di  insegnamento, da adottare nel
          rispetto   della   possibile    pluralita'    di    opzioni
          metodologiche,  e in ogni iniziativa che sia espressione di
          liberta' progettuale,  compresa  l'eventuale    offerta  di
          insegnamenti  opzionali,    facoltativi  o aggiuntivi e nel
          rispetto delle esigenze formative  degli  studenti.  A  tal
          fine,  sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri
          per   la   determinazione   degli  organici  funzionali  di
          istituto,  fermi   restando   il   monte   annuale   orario
          complessivo   previsto  per  ciascun  curriculum  e  quello
          previsto  per  ciascuna  delle  discipline   ed   attivita'
          indicate  come  fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
          studi e' l'obbligo di adottare  procedure  e  strumenti  di
          verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
          raggiungimento degli obiettivi.
           10.    Nell'esercizio   dell'autonomia   organizzativa   e
          didattica  le   istruzioni   solastiche   realizzano,   sia
          singolarmente   che   in   forme  consorziate,  ampliamenti
          dell'offerta  formativa  che   prevedano   anche   percorsi
          formativi    per  gli  adulti,  iniziative   di prevenzione
          dell'abbandono     e   della      dispersione   scolastica,
          iniziative   di   utilizzazione  delle  strutture  e  delle
          tecnologie anche in  orari  extrascolastici  e  a  fini  di
          raccordo   con   il   mondo   del   lavoro,  iniziative  di
          partecipazione   a   programmi   nazionali,   regionali   o
          comunitari   e,  nell'ambito  di  accordi  tra  le  regioni
          e  l'amministrazione  scolastica,  percorsi  integrati  tra
          diversi   sistemi  formativi.  Le  istituzioni  scolastiche
          autonome hanno anche autonomia di ricerca,  sperimentazione
          e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia
          didattica   e  organizzativa.  Gli  istituti  regionali  di
          ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamento  educativi,  il
          Centro    europeo   dell'educazione,   la   biblioteca   di
          documentazione  pedagogica  e  le  scuole  ed  istituti   a
          carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III,
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994,  n.  297,  sono  riformati  come  enti finalizzati al
          supporto  dell'autonomia  delle   istituzioni   scolastiche
          autonome.
           11.  Con  regolamento  adottato  ai sensi del comma 2 sono
          altresi' attribuite le personalita' giuridica e l'autonomia
          alle Accademie di belle arti, agli istituti  superiori  per
          le  industrie  artistiche,  ai Conservatori di musica, alle
          accademie nazionali di arte drammatica e di danza,  secondo
          i  principi  contenuti  nei  commi  8,  9  e  10  e con gli
          adattamenti resi necessari dalla   specificita' proprie  di
          tali istituzioni.
           12.  Le  universita'  e le istituzioni scolastiche possono
          stipulare convenzioni allo scopo di favorire  attivita'  di
          aggiornamento,  di  ricerca  e di orientamento scolastico e
          universitario.
           13. Con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni   vigenti   con  esse  incompatibili,  la  cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi.  Il Governo
          e' delegato ad   aggiornare e  coordinare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni
          regolamentari,  le  norme del testo unico di cui al decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche.
           14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono  emanate le
          istruzioni  generali  per  l'autonoma   allocazione   delle
          risorse,  per  la  formazione  dei bilanci, per la gestione
          delle   risorse      ivi   iscritte   e   per   la   scelta
          dell'affidamento  dei  servizi  di  tesoreria  o  di cassa,
          nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle
          istituzioni scolastiche, anche in attuazione  dei  principi
          contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il
          comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
           15.  Entro  un  anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il Governo e' delegato ad emanare un decreto
          legislativo  di  riforma  degli  organi  collegiali   della
          pubblica  istruzione  di livello nazionale e periferico che
          tenga conto  della  specificita'  del  settore  scolastico,
          valorizzando  l'autonomo apporto delle diverse componenti e
          delle minoranze linguistiche  riconosciute,  nonche'  delle
          specifiche  professionalita' e competenze, nel rispetto dei
          seguenti criteri:
           a) armonizzazione della composizione,  dell'organizzazione
          e  delle  funzioni  dei  nuovi  organi  con  le  competenze
          dell'amministrazione centrale e periferica come  ridefinita
          a  norma  degli  articoli  12 e 13 nonche' con quelle delle
          istituzioni scolastiche autonome;
           b) razionalizzazione degli organi a  norma  dell'art.  12,
          comma 1, lettera p);
           c)   eliminazione   delle   duplicazioni  organizzative  e
          funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma  1,
          lettera g);
           d) valorizzazione del collegamento con le comunita' locali
          a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
           e)  attuazione  delle  disposizioni di cui all'art. 59 del
          decreto legisaltivo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,   nella  salvaguardia  del  principio  della
          liberta' di insegnamento.
           16.  Nel  rispetto  del  principio   della   liberta'   di
          insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
          figure  professionali del personale docente, ferma restando
          l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e'  conferita
          la   qualifica  dirigenziale  contestualmente  all'acquisto
          della personalita'  giuridica  e  dell'autonomia  da  parte
          delle  singole  istituzioni  scolastiche.  I contenuti e le
          specificita' della qualifica dirigenziale sono  individuati
          con  decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  da  emanare  entro  un  anno  dalla data di
          entrata in vigore della  presente  legge,  sulla  base  dei
          seguenti criteri:
           a)  l'affidamento,  nel  rispetto  delle  competenze degli
          organi collegiali scolastici,   di  autonomi    compiti  di
          direzione,  di coordinamento e valorizzazione delle risorse
          umane, di gestione di risorse  finanziarie  e  strumentali,
          con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
           b)  il raccordo tra i  compiti previsti dalla lettera a) e
          l'organizzazione  e  le  attribuzioni  dell'amministrazione
          scolastica  periferica,  come ridefinite ai sensi dell'art.
          13, comma 1;
           c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato  al
          personale  docente  con adeguata anzianita' di servizio, in
          armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
           d)  l'attribuzione  della  dirigenza  ai  capi  d'istituto
          attualmente  in  servizio,  assegnati  ad  una  istituzione
          scolastica  autonoma,  che frequentino un apposito corso di
          formazione.
           17. Il   rapporto di   lavoro dei  dirigenti    scolastici
          sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
          comparto scuola, articolato in autonome aree.
           18.  Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la
          riforma  degli  uffici  periferici  del   Ministero   della
          pubblica    istruzione   e'   realizzata   armonizzando   e
          coordinando  i  compiti  e   le   funzioni   amministrative
          attribuiti  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  anche in
          materia di programmazione  e  riorganizzazione  della  rete
          scolastica.
           19.  Il  Ministro  della pubblica istruzione presenta ogni
          quattro anni   al Parlamento,   a    decorrere  dall'inizio
          dell'attuazione   dell'autonomia   prevista   nel  presente
          articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche  al
          fine  di  apportare  eventuali  modifiche  normative che si
          rendano necessarie.
           20. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
          di  Trento  e  di Bolzano disciplinano con propria legge la
          materia di cui al presente  articolo  nel  rispetto  e  nei
          limiti  dei  propri  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione".