Art. 6. 
                   Esami dei candidati con handicap 
  1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4,  della
legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'articolo 318 del  testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  la
commissione d'esame, sulla  base  della  documentazione  fornita  dal
consiglio di classe, relativa alle attivita' svolte, alle valutazioni
effettuate  e  all'assistenza   prevista   per   l'autonomia   e   la
comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per
gli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo  di  mezzi
tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti  culturali
e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono
consentire  di  verificare  che  il  candidato  abbia  raggiunto  una
preparazione culturale e professionale idonea  per  il  rilascio  del
diploma attestante il superamento dell'esame. Per la  predisposizione
delle  prove  d'esame,  la  commissione  d'esame  puo'  avvalersi  di
personale esperto; per il loro svolgimento la stessa  si  avvale,  se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante
l'anno scolastico. 
  2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi
dal Ministero anche tradotti in  linguaggio  braille,  ove  vi  siano
candidati in situazione di forte handicap visivo. 
  3. I tempi piu' lunghi nell'effettuazione  delle  prove  scritte  e
grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della
citata legge n. 104 del 1992, non  possono  di  norma  comportare  un
maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal  calendario
degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto  della
gravita' dell'handicap, della  relazione  del  consiglio  di  classe,
delle modalita' di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico,
puo' deliberare lo svolgimento di prove scritte  equipollenti  in  un
numero maggiore di giorni. 
 
          Note all'art. 6:
           -  Si  riporta  il  testo dell'art. 16, commi 3 e 4, della
          legge 3 febbraio 1992,  n. 104, recante  leggequadro    per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate:
           "3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,
          per   gli   alunni   handicappati   sono  consentite  prove
          equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione  delle
          prove  scritte  o  grafiche e la presenza di assistenti per
          l'autonomia e la comunicazione.
           4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
          alla  valutazione  del   rendimento   scolastico   o   allo
          svolgimento  di  esami  anche  universitari con l'uso degli
          ausili loro necessari".
           - Si riporta  il  testo  dell'art.  318  del  testo  unico
          approvato  con  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
          recante approvazione del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado:
           "Art.  318 (Valutazione del rendimento e prove d'esame). -
          1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei
          docenti  e'  indicato,  sulla  base  del  piano   educativo
          individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
          particolari  criteri didattici, quali attivita' integrative
          e di sostegno siano state  svolte,  anche  in  sostituzione
          parziale   dei     contenuti    programmatici  di    alcune
          discipline.
           2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla  base
          degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
          corrispondenti  agli  insegnamenti  impartiti  e   idonee a
          valutare il progresso dell'allievo  in  rapporto  alle  sue
          potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali.
           3.  Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli
          alunni handicappati sono consentite  prove  equipollenti  e
          tempi piu' lunghi per l'effettuaizone delle prove scritte o
          grafiche  e  la presenza di assistenti per l'autonomia e la
          comunicazione.
           4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate
          alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle
          di esame, con l'uso degli ausili loro necessari".