Art. 7. Prove suppletive e particolari modalita' di svolgimento degli esami 1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un perido fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalita' di cui all'articolo 5. 2. Il presidente della commissione puo' disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati. 3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il completamento.