Art. 7. 
               Prove suppletive e particolari modalita' 
                     di svolgimento degli esami 
  1. Ai candidati che, in seguito a malattia da accertare con  visita
fiscale o per  grave  motivo  di  famiglia  riconosciuto  tale  dalla
commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita'  di  partecipare
alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse  in
un perido fissato dal Ministero della pubblica istruzione prima della
conclusione degli esami, ovvero, in  casi  eccezionali,  anche  oltre
tale data; per l'invio e la predisposizione dei testi si  seguono  le
modalita' di cui all'articolo 5. 
  2. Il presidente della commissione puo' disporre che,  in  caso  di
assenza dei candidati determinata dagli stessi motivi di cui al comma
1, il colloquio si svolga in giorni diversi da  quelli  nei  quali  i
candidati stessi sono stati convocati. 
  3. In casi eccezionali, ove nel corso dello svolgimento delle prove
d'esame un candidato sia impedito in tutto o in parte di proseguire o
di completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito,  il
presidente,  con  propria  deliberazione,  stabilisce  in  qual  modo
l'esame stesso debba proseguire o essere  completato,  ovvero  se  il
candidato  debba  essere  rinviato  alle  prove  suppletive  per   la
prosecuzione o per il completamento.