Art. 8. Sedi degli esami 1. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'articolo 363, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, limitatamente ai candidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Sede d'esame dei candidati esterni, salvo quanto previsto dall'articolo 362, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici di cui al comma 1. 3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma 2 gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella provincia di residenza. 4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilita' ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli studi, di intesa con i capi di istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli studi. 5. Qualora, per l'esiguita' del numero di istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli studi puo' disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato. 6. Per i candidati degenti in luogo di cura e detenuti il Provveditore agli studi valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica, autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva. 7. Per i candidati non residenti in Italia, la sede di esame e' individuata dal Provveditore agli studi della provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami. 8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 363, comma 1, lettere a), b), c), d), e) del testo unico approvato con il gia' citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 363 (Licei linguistici). - 1. I licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici: a) civica scuola superiore femminile ''Alessandro Manzoni'' di Milano; b) civica scuola superiore femminile ''Grazia Deledda'' gia' ''Regina Margherita'' di Genova; c) istituto di cultura e lingue ''Marcelline'' di Milano; d) liceo linguistico femminile ''Santa Caterina da Siena'' di Venezia-Mestre; e) liceo linguistico ''Orsoline del Sacro Cuore'' di Cortina d'Ampezzo". - Si riporta il testo dell'art. 362, comma 3, del testo unico approvato con il sopracitato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 362 (Scuole dipendenti dalle autorita' ecclesiastiche). - 3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualita' di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneita' e di licenza, con piena validita', a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorita' ecclesiastica. Essi possono altresi' sostenere gli esami di maturita' o di abilitazione, oltre che nelle scuole statali, nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorita' che siano sede degli esami di Stato".