Art. 8. 
                           Sedi degli esami 
  1. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti  statali,
i licei linguistici di cui all'articolo 363, comma 1, lettere a), b),
c), d) ed e), del testo unico approvato con  decreto  legislativo  16
aprile  1994,  n.  297,  e,  limitatamente  ai   candidati   di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti  pareggiati  e
legalmente riconosciuti. 
  2. Sede  d'esame  dei  candidati  esterni,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 362, comma 3, del testo  unico  approvato  con  decreto
legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  sono  soltanto  gli  istituti
statali ed i licei linguistici di cui al comma 1. 
  3. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza  linguistica  e
dei candidati agli esami finali di corsi a  diffusione  limitata  sul
territorio nazionale, per gli altri candidati di cui al comma  2  gli
istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune o nella
provincia di residenza. 
  4. Qualora il numero delle domande presentate da candidati  esterni
sia  eccessivo  rispetto  alle  possibilita'  ricettive  di   ciascun
istituto, il Provveditore  agli  studi,  di  intesa  con  i  capi  di
istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro  o  altri
istituti, anche di  provincia  vicina,  qualora,  in  quella  di  sua
competenza, non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo,  indirizzo
o  specializzazione  prescelti,  previe  intese  con   i   competenti
Provveditori agli studi. 
  5.  Qualora,  per  l'esiguita'  del  numero  di  istituti  con  uno
specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione  degli  stessi
sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri di cui ai commi 3  e  4,  il  Provveditore  agli  studi  puo'
disporre che le prove di esame si svolgano anche in altri istituti  o
scuole anche di tipo diverso,  della  provincia  di  competenza,  ivi
compresi eventualmente quelli non impegnati in esami di Stato. 
  6. Per  i  candidati  degenti  in  luogo  di  cura  e  detenuti  il
Provveditore  agli   studi   valuta   le   eventuali   richieste   di
effettuazione  delle  prove  d'esame  fuori  della  sede  scolastica,
autorizzando   le   commissioni   esaminatrici,   ove   ne    ravvisi
l'opportunita', a spostarsi presso le suddette sedi. In tal caso,  le
prove scritte sono effettuate di norma nella sessione suppletiva. 
  7. Per i candidati non residenti in Italia, la  sede  di  esame  e'
individuata dal  Provveditore  agli  studi  della  provincia  ove  e'
presentata la domanda di ammissione agli esami. 
  8. I componenti esterni delle commissioni esaminatrici  svolgono  i
loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati. 
 
          Note all'art. 8:
           -  Si riporta il testo dell'art. 363, comma 1, lettere a),
          b), c), d), e) del testo unico approvato con il gia' citato
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
           "Art. 363 (Licei linguistici). - 1.  I  licei  linguistici
          privati   possono  ottenere  il  riconoscimento  legale  se
          conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:
           a)  civica   scuola   superiore   femminile   ''Alessandro
          Manzoni'' di Milano;
           b)  civica  scuola  superiore femminile ''Grazia Deledda''
          gia' ''Regina Margherita'' di Genova;
           c) istituto di cultura e lingue ''Marcelline'' di Milano;
           d) liceo linguistico femminile ''Santa Caterina da Siena''
          di Venezia-Mestre;
           e) liceo  linguistico  ''Orsoline  del  Sacro  Cuore''  di
          Cortina d'Ampezzo".
           -  Si  riporta  il testo dell'art. 362, comma 3, del testo
          unico approvato con il sopracitato decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n.  297:
           "Art.    362    (Scuole    dipendenti    dalle   autorita'
          ecclesiastiche). - 3.   Coloro che provengono  da  istituti
          che  preparano  al sacerdozio o alla vita religiosa possono
          sostenere,  in  qualita'  di  alunni  esterni,   esami   di
          ammissione,  d'idoneita' e di licenza, con piena validita',
          a tutti gli effetti, nelle scuole  legalmente  riconosciute
          dipendenti   dall'autorita'   ecclesiastica.  Essi  possono
          altresi'  sostenere   gli   esami   di   maturita'   o   di
          abilitazione,  oltre che nelle scuole statali, nelle scuole
          dipendenti dall'anzidetta autorita' che  siano  sede  degli
          esami di Stato".