Art. 9. 
                         Commissione d'esame 
  1. La comissione d'esame e' nominata dal Ministero  della  pubblica
istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50
per cento interni e il restante 50 per  cento  esterni  all'istituto,
piu' il presidente esterno; le materie  affidate  ai  membri  esterni
sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti  con
decreto del Ministro della  pubblica  istruzione,  adottato  a  norma
dell'articolo 205 del testo unico approvato con  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. 
  2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e
commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero  pari  a
quello dei commissari interni di ciascuna commissione,  e,  comunque,
non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata  la  nomina  di
commissari interni o esterni docenti delle discipline  oggetto  della
prima e della seconda prova scritta. 
  3. Ad ogni singola commissione d'esame sono  assegnati,  di  norma,
non piu'  di  trentacinque  candidati.  I  candidati  interni  devono
appartenere ad una sola  classe.  Ciascuna  commissione  di  istituto
legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad  una  commissione
di istituto statale.  I  candidati  esterni  sono  ripartiti  tra  le
diverse commissioni degli istituti statali e il loro  numero  massimo
non puo superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel  caso  in
cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare
il predetto criterio  di  ripartizione,  possono  essere  costitutite
commissioni apposite con un numero  maggiore  di  candidati  esterni,
ovvero con soli candidati esterni. 
  4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti  di  istruzione
secondaria superiore statali tra i capi di istituto di  scuola  media
statale in possesso di  abilitazione  all'insegnamento  nella  scuola
secondaria superiore,  tra  i  professori  universitari  di  prima  e
seconda fascia anche fuori  ruolo,  tra  i  ricercatori  universitari
confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali
di istruzione secondaria superiore collocati  a  riposo  da  meno  di
cinque anni, tra i  docenti  della  scuola  secondaria  superiore.  I
membri esterni sono nominati tra i docenti  della  scuola  secondaria
superiore. I membri interni sono designati dalle singole  istituzioni
scolastiche tra i  docenti  delle  materie  non  affidate  ai  membri
esterni,  appartenenti  al  consiglio  della  classe  collegata  alla
commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che,
sulla base dei regolamenti delle  istituzioni  scolastiche  autonome,
hanno partecipato allo scrutinio finale dei  candidati  interni.  Nel
caso di costituzione di commissioni con soli  candidati  esterni,  ai
sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono  individuati
tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo  istituto  o
di istituti dello stesso tipo. 
  5. I criteri e  le  modalita'  per  le  nomine  dei  componenti  le
commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte
delle istituzioni scolastiche sono  determinati  dal  Ministro  della
pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 
  6. I presidenti ed i membri esterni  non  possono  essere  nominati
nelle commissioni d'esame operanti nella  propria  scuola,  in  altre
scuole del  medesimo  distretto  o  in  scuole  nelle  quali  abbiano
prestato servizio negli ultimi due anni. 
  7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li  coordina
in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove  necessario,  anche
in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 
  8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata,
nella misura  stabilita  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione,  adottato  d'intesa  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica, entro il limite  di  spesa
di cui all'articolo 23, comma 2, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, come interpretato dall'articolo 1,  comma  80,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal  fine,  e'  innalzato  di  lire  33
miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di  qualsiasi
altro emolumento, ivi compreso il trattamento  di  missione,  e  sono
differenziati in relazione alla funzione  di  presidente,  di  membro
esterno o di membro interno e in relazione ai  tempi  di  percorrenza
dalla sede di servizio o di abituale  dimora  a  quella  d'esame.  Il
compenso  dei  membri  interni  tiene  conto   anche   dell'eventuale
svolgimento della funzione in piu' commissioni. 
 
          Note all'art. 9:
           -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  205  del testo unico
          approvato con il piu' volte citato decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297:
           "Art.  205  (Regolamenti).  -  1.  Con  propri  decreti da
          adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi
          3 e 4, della legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Il  Ministro
          della  pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per
          l'esecuzione delle disposizioni relative agli  scrutini  ed
          agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina
          annualmente,    con    propria  ordinanza.   le   modalita'
          organizzative degli scrutini ed esami stessi.
           2. Con uno o piu' regolamenti, da  adottarsi,  secondo  la
          procedura  di  cui  al  comma 1,   con decreto del Ministro
          della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  del
          tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il
          relativo  quadro  orario,  e  l'eventuale  articolazione in
          indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o  scuola  per
          i quali  essa sia  prevista, nonche' l'istituzione di corsi
          di   specializzazione  di  durata  annuale  negli  istituti
          tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di  perfezionamento
          negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche'
          sia  possibile  far  fronte alla relativa spesa con i fondi
          disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con  decreto
          del  Ministro  della  pubblica  istruzione  sono definiti i
          programmi  di  insegnamento.  E'  fatto  salvo,    per  gli
          istituti  professionali,    quanto  previsto  dall'art. 60,
          comma 3.
           3.  Per  gli  istituti  aventi  finalita'  ed  ordinamento
          speciali   gli  indirizzi,  le  sezioni  e  le  materie  di
          insegnamento,  con  il   relativo   quadro   orario,   sono
          determinati   con   il   decreto  che  provvede  alla  loro
          istituzione.
           4. Il Ministro della pubblica istruzione  stabilisce,  con
          proprio  decreto,  la  validita'  dei  titoli  di maturita'
          conseguiti negli istituti  professionali  che  non  abbiano
          analogo indirizzo negli istituti tecnici.
           5.  Con  uno  o  piu' regolamenti da adottarsi, secondo la
          procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,   sono  dettate  norme  per  il  funzionamento  dei
          convitti nazionali, degli educandati femminili dello  Stato
          e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la
          definizione  delle  modalita'  con  le  quali  il personale
          docente delle scuole e  degli  istituti  annessi  partecipa
          allo  svolgimento  di particolari  attivita'  formative  da
          realizzare  nell'ambito dell'istituzione educativa.
           6. Fino all'emanazione delle  norme  di  cui  al  presente
          articolo restano ferme le disposizioni vigenti".
           -  Si  riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge
          23   dicembre   1994,   n.   724,   recante    misure    di
          razionalizzazione della finanza pubblica:
           "2.  Con  decorrenza  dall'anno  scolastico  1994-1995,  i
          compensi  forfettari  per  gli  esami  di  maturita'   sono
          stabiliti  entro il limite di spesa complessiva di lire 116
          miliardi,  con  decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione  di  concerto con i Ministri del tesoro e per la
          funzione  pubblica,  sentite  le  organizzazioni  sindacali
          maggiormente    rappresentative.    I     compensi     sono
          onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso
          il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti
          disposizioni. La misura dei compensi e' differenziata per i
          presidenti  delle  commissioni,  per  i  componenti e per i
          membri interni e tiene conto delle rispettive  provenienze.
          Agli   ispettori  tecnici  incaricati  della  vigilanza  e'
          attribuito  il  compenso  stabilito     per  i   presidenti
          provenienti    dalla  stessa  provincia  del comune sede di
          esami".
           - Si riporta il testo dell'art.1, comma 80, della legge 23
          dicembre 1996, n. 662, recante misure di  razionalizzazione
          della finanza pubblica:
           "80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994,
          n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa
          complessivo  di  lire  116  miliardi e' riferito alla spesa
          complessiva per i compensi forfettari relativi  agli  esami
          di  maturita',  compresi  gli oneri riflessi a carico dello
          Stato, vigenti alla data di entrata in vigore  della  legge
          citata".