Art. 9. Commissione d'esame 1. La comissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e, comunque, non superiore a quattro. E', in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta. 3. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. I candidati interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo superare il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di ripartizione, possono essere costitutite commissioni apposite con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni. 4. Il presidente e' nominato tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla commissione cui sono assegnati i candidati, ovvero tra i docenti che, sulla base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, ai sensi del comma 3, ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo. 5. I criteri e le modalita' per le nomine dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione con il decreto di cui al comma 1. 6. I presidenti ed i membri esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio negli ultimi due anni. 7. Il presidente vigila sui lavori delle commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree disciplinari. 8. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche dell'eventuale svolgimento della funzione in piu' commissioni.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 205 del testo unico approvato con il piu' volte citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 205 (Regolamenti). - 1. Con propri decreti da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Ministro della pubblica istruzione emana uno o piu' regolamenti per l'esecuzione delle disposizioni relative agli scrutini ed agli esami. Il Ministro della pubblica istruzione determina annualmente, con propria ordinanza. le modalita' organizzative degli scrutini ed esami stessi. 2. Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista, nonche' l'istituzione di corsi di specializzazione di durata annuale negli istituti tecnici ad indirizzo agrario e di corsi di perfezionamento negli istituti tecnici ad indirizzo industriale, sempreche' sia possibile far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nei bilanci degli istituti stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i programmi di insegnamento. E' fatto salvo, per gli istituti professionali, quanto previsto dall'art. 60, comma 3. 3. Per gli istituti aventi finalita' ed ordinamento speciali gli indirizzi, le sezioni e le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario, sono determinati con il decreto che provvede alla loro istituzione. 4. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con proprio decreto, la validita' dei titoli di maturita' conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. 5. Con uno o piu' regolamenti da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono dettate norme per il funzionamento dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative statali, nonche' per la definizione delle modalita' con le quali il personale docente delle scuole e degli istituti annessi partecipa allo svolgimento di particolari attivita' formative da realizzare nell'ambito dell'istituzione educativa. 6. Fino all'emanazione delle norme di cui al presente articolo restano ferme le disposizioni vigenti". - Si riporta il testo dell'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: "2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e' attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esami". - Si riporta il testo dell'art.1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica: "80. Il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturita', compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata".