Art. 2. 1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per il Corpo della guardia di finanza, sono individuati: a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi sono in forza; b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita riunione indetta dal datore di lavoro competente per l'infrastruttura. 2. Nella nomina di cui al comma 1 dovra' individuarsi un rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o operativo nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede nell'infrastruttura. 3. Le modalita' ed i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza. 4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le operazioni svolte, per le finalita' e nei limiti previsti dal citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti attivita' di servizio. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo 19, comma 1, del predetto decreto legislativo sono determinate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza. 5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza affiancato al comandante dell'unita' di base ai sensi del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di presenza di piu' comandanti di unita' di base nella stessa infrastruttura, al suddetto incontro partecipano tutti i rispettivi organi di rappresentanza.
Note all'art. 2: - Il testo degli articoli 18, 19 e 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, (per l'argomento del decreto legislativo si veda nelle note alle premesse), e' il seguente: "Art. 18. - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nella aziende, o unita' produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive. 7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7". "Art. 19. - 1. Il rappresentante per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unita' produttiva; c) e' consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attivita' di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attivita' di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita'; o) puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli. 3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante per la sicurezza non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonche' al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o);". "Art. 20. - 1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali. 3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo". - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, si veda nelle note alle premesse.