Art. 3.
  1. Per  il personale della  Guardia di finanza che  presta servizio
nell'ambito di infrastrutture gestite  da altre amministrazioni dello
Stato, gli obblighi di cui all'articolo  4, commi 1, 2, 3, 4, lettere
a) e b), 5, salvo la lettera  o), 6, 7, e 12, del decreto legislativo
n. 626  del 1994, e  successive modificazioni ed  integrazioni, fanno
capo al  datore di  lavoro designato  dall'amministrazione ospitante.
All'osservanza  delle  norme  previste  dal  citato  articolo  4  non
richiamate  nel  precedente  periodo  provvede il  datore  di  lavoro
individuato nell'ambito della Guardia di finanza.
  2.  Per il  personale civile  e militare  estraneo alla  Guardia di
finanza  in  servizio  nell'ambito   di  infrastrutture  ove  trovano
collocazione  reparti del  Corpo, gli  obblighi previsti  dalle norme
richiamate al  comma 1 fanno capo  al datore di lavoro  designato dal
comandante generale del Corpo, con propria determinazione.
  3. Per  il personale di  cui al comma  1, il rappresentante  per la
sicurezza e' designato secondo le modalita' previste all'articolo 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 agosto 1998
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1998
  Registro n. 2 Finanze, foglio n. 237
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il testo dell'art.  4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6,  7 e 12
          del D.Lgs.  19 settembre 1994, n. 626 (per l'argomento  del
          decreto  legislativo  si veda nelle note alle premesse), e'
          il seguente:
            "Art.  4. -  1.  Il  datore di   lavoro,   in   relazione
          alla      natura   dell'attivita'      dell'azienda  ovvero
          dell'unita'  produttiva,    valuta,  nella    scelta  delle
          attrezzature  di  lavoro e  delle sostanze  o dei preparati
          chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di
          lavoro, i rischi per la  sicurezza  e  per  la  salute  dei
          lavoratori,  ivi  compresi   quelli riguardanti   gruppi di
          lavoratori esposti  a rischi particolari.
            2. All'esito  della valutazione  di cui  al comma  1,  il
          datore di lavoro elabora un documento contenente:
            a)  una  relazione  sulla  valutazione  dei rischi per la
          sicurezza e la salute   durante il   lavoro, nella    quale
          sono    specificati i   criteri adottati per la valutazione
          stessa;
            b)  l'individuazione  delle   misure di prevenzione e  di
          protezione  e  dei      dispositivi    di        protezione
          individuale,    conseguente    alla valutazione di cui alla
          lettera a);
            c) il   programma delle misure   ritenute  opportune  per
          garantire   il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
          sicurezza.
            3.  Il  documento e'  custodito  presso  l'azienda ovvero
          l'unita' produttiva.
            4. Il datore di lavoro:
            a) designa il responsabile del servizio di prevenzione  e
          protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
          di cui all'art. 8;
            b)  designa gli  addetti al  servizio di   prevenzione  e
          protezione  interno o esterno all'azienda secondo le regole
          di cui all'art. 8;
            c) nomina, nei casi  previsti  dall'art.  16,  il  medico
          competente.
            5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
          sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
            a)  designa  preventivamente    i  lavoratori  incaricati
          dell'attuazione delle  misure   di  prevenzione  incendi  e
          lotta  antincendio,  di evacuazione dei lavoratori in  caso
          di  pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,     di
          pronto     soccorso   e,     comunque,     di      gestione
          dell'emergenza;
            b)   aggiorna le  misure di  prevenzione in  relazione ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e della  sicurezza  del  lavoro,   ovvero
          in  relazione  al  grado  di evoluzione della tecnica della
          prevenzione e della protezione;
            c)   nell'affidare   i   compiti    ai  lavoratori  tiene
          conto  delle capacita'  e delle  condizioni   degli  stessi
          in  rapporto alla  loro salute e alla sicurezza;
            d)    fornisce ai   lavoratori   i necessari   e   idonei
          dispositivi   di protezione   individuale,    sentito    il
          responsabile  del  servizio  di prevenzione e protezione;
            e)  prende  le  misure  appropriate  affinche' soltanto i
          lavoratori che  hanno    ricevuto    adeguate    istruzioni
          accedano  alle  zone  che  li espongono ad un rischio grave
          e specifico;
            f)    richiede  l'osservanza    da    parte dei   singoli
          lavoratori    delle  norme     vigenti,  nonche'      delle
          disposizioni    aziendali  in   materia di sicurezza e   di
          igiene del   lavoro e di   uso dei  mezzi    di  protezione
          collettivi  e  dei    dispositivi di protezione individuali
          messi a loro disposizione;
            g)   richiede   l'osservanza da    parte    del    medico
          competente   degli obblighi previsti  dal presente decreto,
          informandolo     sui  processi  e   sui   rischi   connessi
          all'attivita' produttiva;
            h)  adotta le misure per il controllo delle situazioni di
          rischio in caso di emergenza e da' istruzioni  affinche'  i
          lavoratori,  in  caso  di  pericolo   grave, immediato   ed
          inevitabile,  abbandonino il   posto di lavoro  o  la  zona
          pericolosa;
            i)  informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti
          al rischio di  un pericolo  grave  e  immediato circa    il
          rischio    stesso e  le disposizioni prese o da prendere in
          materia di protezione;
            l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,  dal
          richiedere  ai lavoratori  di riprendere la  loro attivita'
          in una  situazione di lavoro in cui  persiste  un  pericolo
          grave e immediato;
            m)  permette  ai  lavoratori  di  verificare, mediante il
          rappresentante per  la sicurezza,   l'applicazione    delle
          misure    di    sicurezza  e   di protezione della salute e
          consente al rappresentante per  la  sicurezza  di  accedere
          alle  informazioni  ed alla documentazione aziendale di cui
          all'art. 19, comma 1, lettera e);
            n)  prende  appropriati provvedimenti  per  evitare   che
          le    misure tecniche   adottate  possano  causare   rischi
          per  la  salute  della popolazione o deteriorare l'ambiente
          esterno;
            o)  tiene  un    registro  nel  quale  sono      annotati
          cronologicamente  gli  infortuni sul lavoro  che comportano
          un'assenza dal  lavoro di almeno un  giorno.  Nel  registro
          sono    annotati    il   nome, il   cognome,   la qualifica
          professionale  dell'infortunato, le cause e  le circostanze
          dell'infortunio,  nonche'  la data   di   abbandono   e  di
          ripresa    del lavoro. Il registro e' redatto conformemente
          al modello approvato con decreto del Ministero  del  lavoro
          e   della   previdenza   sociale,  sentita  la  commissione
          consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  27    aprile 1955, n. 547, e
          successive modifiche,  ed e'   conservato   sul luogo    di
          lavoro,  a   disposizione dell'organo   di vigilanza.  Fino
          all'emanazione di  tale decreto  il registro e' redatto  in
          conformita'   ai  modelli  gia'  disciplinati  dalle  leggi
          vigenti;
            p) consulta   il rappresentante per    la  sicurezza  nei
          casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
            q) adotta le misure necessarie  ai fini della prevenzione
          incendi  e dell'evacuazione   dei lavoratori,  nonche'  per
          il  caso di   pericolo grave e   immediato.  Tali    misure
          devono   essere adeguate  alla natura dell'attivita',  alle
          dimensioni  dell'azienda,  ovvero  dell'unita'  produttiva,
          e al numero delle persone presenti.
            6.  Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al
          comma 1 ed elabora  il documento  di cui   al comma   2  in
          collaborazione   con    il  responsabile  del  servizio  di
          prevenzione e protezione e con il medico  competente    nei
          casi    in   cui   sia     obbligatoria   la   sorveglianza
          sanitaria, previa consultazione del rappresentante  per  la
          sicurezza.
            7.  La  valutazione  di cui al comma  1 e il documento di
          cui al comma 2 sono rielaborati in occasione  di  modifiche
          del   processo   produttivo  significative  ai  fini  della
          sicurezza e della salute dei lavoratori.
            Da 8 a 11 (Omissis).
            12.   Gli    obblighi    relativi      agli    interventi
          strutturali   e   di manutenzione necessari per assicurare,
          ai sensi del presente decreto, la sicurezza  dei  locali  e
          degli  edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni
          o  a    pubblici    uffici, ivi   comprese le   istituzioni
          scolastiche    ed    educative,    restano     a     carico
          dell'amministrazione  tenuta,  per    effetto  di   norme o
          convenzioni,  alla loro  fornitura e manutenzione.  In  tal
          caso   gli   obblighi   previsti   dal   presente  decreto,
          relativamente  ai  predetti  interventi,     si   intendono
          assolti, da parte dei dirigenti o  funzionari preposti agli
          uffici  interessati, con la richiesta del  loro adempimento
          all'amministrazione  competente    o  al soggetto che ne ha
          l'obbligo giuridico".